OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER EROGAZIONI PUBBLICHE

Gli adempimenti entro il prossimo 30 giugno 2024

La Legge n. 124/2017 ha introdotto l'obbligo di dare evidenza di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, pari o superiori a complessivi 10.000 Euro, secondo il criterio di cassa.

Tale limite, come specificato dal Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 2 dell’11.1.2019, va inteso in senso cumulativo (considerando tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni.

ESCLUSIONI

L’obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In particolare, per effetto della modifica del comma 125 quinquies dell’art. 1, Legge n. 124/2017, ad opera dell’art. 8, Legge n. 160/2023 (in vigore dal 30/11/2023), contenente la “Revisione del sistema degli incentivi alle imprese”, l’operatività dell’esclusione non è più subordinata alla menzione in Nota Integrativa ovvero su sito internet /portale digitale, dell’esistenza degli aiuti nel RNA.

Nello specifico, come disposto dal comma 125 quinquies “la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza…operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti….tiene luogo degli obblighi….posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis

Ne consegue che l’esonero dall’obbligo di trasparenza per tali aiuti opera “automaticamente”, senza necessità di alcun adempimento da parte del beneficiario.

Si ritiene che la novità possa essere applicata già con riferimento alle erogazioni percepite nel 2023, non prevedendo il Legislatore una specifica decorrenza.

In base a quanto precisato dal CNDCEC – Assonime, sono inoltre esclusi dall’obbligo di trasparenza gli aiuti:

  • aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni), a prescindere dalla modalità di fruizione (ad esempio, credito d’imposta, contributo in denaro);

 

  • che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.

 

INDICAZIONI OPERATIVE DA EFFETTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2024

1. Verificare la presenza di contributi aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, commi 125 - 127, Legge  124/2017 percepiti nel 2023 per un importo pari o superiore a complessivi 10.000 Euro.

2. Accedere a https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx e, indicando il proprio codice fiscale nel campo C.F. Beneficiario, verificare se i contributi di cui al punto precedente sono presenti in RNA.

3. Verificare se sussiste l’obbligo o meno di compilazione, come di seguito indicato.

Contributi presenti in RNA?

                  SOCIETA' DI CAPITALI

SI

Non c’è obbligo di pubblicazione

NO

Obbligo di indicazione in NI se bilancio in forma ordinaria

Possibilità di indicazione in NI se abbreviata o “micro” oppure (in alternativa) vedi Altri soggetti

 

Contributi presenti in RNA?

 ALTRI SOGGETTI (Società di capitali con bilancio in forma abbreviata, micro, società di persone, ditte individuali, professionisti)

SI

Non c’è obbligo di pubblicazione

NO

Obbligo di indicazione contributi su sito Internet o, in assenza su sito associazione di categoria

 4. Compilare la tabella seguente per la pubblicazione

Soggetto ricevente

“Denominazione e codice fiscale”

Soggetto erogante

“Autorità concedente”

Importo del contributo ricevuto

“Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante”

Data di incasso

“Data concessione”

Causale

“Titolo Misura”

Devono essere prodotte tante tabelle quanti sono contributi/sovvenzioni INCASSATI nel corso del 2023, anche se con data concessione anteriore al 2023.

È necessario infatti che gli importi siano esposti secondo il criterio di CASSA.

La pubblicazione dei contributi NON deve essere effettuata solo se la somma complessivamente considerata degli importi di “Elemento di aiuto” risulta inferiore a 10.000 euro.

 

5. Pubblicare la/e tabella/e sul proprio sito Internet.

6. Esclusivamente per i soggetti che non siano in possesso di proprio sito internet, sarà possibile usufruire di uno spazio all’interno del sito di Confartigianato, inviando la/e stessa/e tabella/e all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

SANZIONI

L’applicazione delle sanzioni è stata più volte rimandata nel tempo attraverso diversi provvedimenti normativi.

Dal 2024, in mancanza di una specifica disposizione di ulteriore proroga, il regime sanzionatorio con riferimento ai benefici ricevuti dal 2023, diventa pienamente operativo.

Quindi, come disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.

La verifica dell’inadempimento dell’obbligo in esame è attribuita alla Pubblica amministrazione erogante / amministrazione vigilante o competente per materia, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi della Legge n. 689/81.

 

È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.

  • Data inserimento: 17.06.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6293