La Legge n. 124/2017 prevede l'obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, pari o superiori a complessivi 10.000 Euro, secondo il criterio di cassa.
Le disposizioni sono tuttora in vigore e, pertanto, i soggetti interessati dovranno effettuare le necessarie verifiche e, se dovuto, pubblicare le informazioni richieste entro il 30 giugno 2026.
Quando non è necessario pubblicare
Non devono essere pubblicati gli aiuti di Stato e gli aiuti "de minimis" già registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
La presenza dell'aiuto nel Registro Nazionale sostituisce automaticamente l'obbligo di pubblicazione e non richiede ulteriori adempimenti da parte del beneficiario.
Sono inoltre esclusi dall'obbligo:
Cosa fare entro il 30 giugno 2026
Controllare se nel corso del 2025 sono stati incassati contributi, sovvenzioni o altri benefici pubblici per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro.
Accedere al portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti
Inserendo il proprio codice fiscale è possibile verificare se i contributi ricevuti risultano già registrati nel sistema.
Solo i contributi che non rientrano tra quelli esclusi e che non risultano coperti dalla pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato devono essere oggetto di pubblicazione.
Per ogni contributo incassato nel 2025 deve essere predisposta una specifica scheda contenente le informazioni richieste dalla normativa.
Le informazioni devono essere pubblicate sul sito internet entro il 30 giugno 2026.
Chi non dispone di un proprio sito internet può utilizzare lo spazio messo a disposizione da Confartigianato Vicenza, compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione dedicata agli obblighi di trasparenza e inviandolo all'indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sanzioni
L'obbligo è soggetto a controlli e le sanzioni sono pienamente applicabili.
In caso di mancata pubblicazione sono previste:
I controlli sono effettuati dall'amministrazione pubblica che ha erogato il contributo o dall'autorità competente.
Se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, l'obbligo non viene adempiuto, può essere richiesta la restituzione integrale del beneficio ricevuto.