La pubblicazione della GUUE (Gazzetta ufficiale Unione Europea) del 7 dicembre 2018 introduce, con effetto 1° gennaio 2020, specifiche regole in tema di scambi intracomunitari. Tra le novità introdotte, assume particolare rilievo quella collegate all’iscrizione al VIES che assume ora rango di criterio sostanziale per porre in essere operazioni in ambito intracomunitario in regime di “non imponibilità” da Iva.
Vies requisito sostanziale dal 1° gennaio 2020
Per quanto appena esposto, dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione del soggetto passivo IVA nell’Archivio VIES diventerà una condizione sostanziale per l’applicazione della “non imponibilità” IVA anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31 dicembre 2019).
Ne deriva che le operazioni intracomunitarie (sia di beni ovvero servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) potranno avvenire senza applicazione dell’IVA del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/ committente) siano iscritti al VIES.
Sulla base di quanto sostenuto nel passato dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2020:
Cessioni intracomunitarie beni/servizi
Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui il cessionario comunitario soggetto passivo IVA non sia iscritto al VIES.
Acquisti intracomunitari beni/servizi
Conseguentemente il soggetto passivo IVA italiano (non iscritto al Vies) non dovrà procedere a reverse charge in Italia e nella fattura dovrà (se il fornitore UE ha eseguito correttamente i controlli previsti dalla normativa UE) essere applicata l’IVA del Paese UE dove è “stabilito” il prestatore/cedente comunitario.