OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E ARCHIVIO VIES

L’iscrizione al Vies, dal 1° gennaio 2020, assume la qualifica di criterio sostanziale

La pubblicazione della GUUE (Gazzetta ufficiale Unione Europea) del 7 dicembre 2018 introduce, con effetto 1° gennaio 2020, specifiche regole in tema di scambi intracomunitari. Tra le novità introdotte, assume particolare rilievo quella collegate all’iscrizione al VIES che assume ora rango di criterio sostanziale per porre in essere operazioni in ambito intracomunitario in regime di “non imponibilità” da Iva. 

Vies requisito sostanziale dal 1° gennaio 2020 

Per quanto appena esposto, dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione del soggetto passivo IVA nell’Archivio VIES diventerà una condizione sostanziale per l’applicazione della “non imponibilità” IVA anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31 dicembre 2019). 

Ne deriva che le operazioni intracomunitarie (sia di beni ovvero servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) potranno avvenire senza applicazione dell’IVA del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/ committente) siano iscritti al VIES

Sulla base di quanto sostenuto nel passato dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2020

Cessioni intracomunitarie beni/servizi 

  • le cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 del D.L. n. 331/1993) ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (effettuate nei confronti di soggetto passivo stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia) effettuate da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia non ancora iscritto nel VIES (ovvero escluso a seguito di diniego/revoca) saranno assoggettate ad IVA in Italia.

Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui il cessionario comunitario soggetto passivo IVA non sia iscritto al VIES. 

Acquisti intracomunitari beni/servizi 

  • gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993) ovvero acquisto di prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, da soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE diverso dall’Italia non potranno essere considerate operazioni intracomunitarie nei casi in cui il prestatore/cedente comunitario ovvero il committente/cessionario soggetto passivo IVA in Italia non risultino iscritti al VIES.

 Conseguentemente il soggetto passivo IVA italiano (non iscritto al Vies) non dovrà procedere a reverse charge in Italia e nella fattura dovrà (se il fornitore UE ha eseguito correttamente i controlli previsti dalla normativa UE) essere applicata l’IVA del Paese UE dove è “stabilito” il prestatore/cedente comunitario.

  • Data inserimento: 20.12.19
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 4294