L’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e ad altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta (previsto, rispettivamente, dall'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 175/2014), è stato esteso, dal 2016, a nuove categorie di soggetti, con la previsione, in alcuni casi, di specifici adempimenti propedeutici alla trasmissione dei dati.
Il recente decreto ministeriale 1° settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016), ha infatti individuato nuove categorie di soggetti (ottici, veterinari, psicologi, infermieri, radiologi) tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2016. Il relativo provvedimento direttoriale attuativo è stato emanato in data 15 settembre 2016 (prot. n. 142369); il decreto che individua le specifiche tecniche e le modalità operative di trasmissione è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le categorie di soggetti sopraindicati, si segnala in particolare quella degli “esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico” che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. Entro il 30 settembre 2016 è necessario richiedere le credenziali per l’accesso al Sistema TS (https://sistemats3.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf). La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.
Si fa presente che la trasmissione dei dati riguarda anche le spese sanitarie documentate da scontrini “parlanti” (contenenti la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario). E’ stata segnalata all'Agenzia delle entrate la difficoltà, per gli operatori, di trasmettere i dati relativi agli scontrini già emessi dal 1° gennaio 2016: si ricorda, al riguardo, che per il primo anno non sono applicabili le sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Le categorie di soggetti tenute all'invio dei dati al sistema TS sono esonerate dall'invio dello spesometro in relazione ai dati trasmessi al Sistema TS (salvo il caso in cui sia esercitata opposizione da parte del cliente/paziente).