PREMESSA
L’articolo 23, comma 9 del decreto legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 ha modificato la disciplina relativa al riporto delle perdite delle società di capitali, prevista dai primi due commi dell’articolo 84 del Tuir. E’ stato eliminato il limite temporale dei cinque anni, sostituito con un limite quantitativo che prevede in ciascun periodo di imposta il riporto delle perdite pregresse in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile. Nel caso delle nuove attività produttive, è consentito il riporto pieno delle perdite se relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione.
In merito, i nuovi commi 1 e 2 del citato art. 84, dispongono che:
1. “La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare …
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono … essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.
LA NOVITA’ DEL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE DI IMPRESA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Nella circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E, l’Agenzia, preliminarmente, richiama l’attenzione sui motivi che hanno spinto il legislatore a modificare la disciplina delle perdite di impresa ai fini delle imposte sui redditi delle società e degli enti commerciali.
In particolar modo, secondo il Legislatore, la nuova disciplina risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:
1. Ambito soggettivo
La circolare n. 53/E circoscrive l’ambito applicativo della nuova disciplina relativa al riporto delle perdite di impresa ai soggetti IRES, contemplati nell’articolo 73 del TUIR, in quanto la nuova disciplina è esclusivamente contenuta nell’art. 84 del TUIR, prevedendo tuttavia alcune espresse esclusioni.
I soggetti coinvolti dalla nuova disciplina sono:
Risultano esclusi dalla nuova disciplina per effetto del rinvio operato dall’articolo 143, comma 2, del TUIR alle disposizioni dell’articolo 8 del TUIR, gli enti non commerciali che esercitano attività di impresa di cui alla lettera c) dell’articolo 73 del TUIR.
L’Agenzia conferma, infine, che non risultano interessati dalle modifiche alla disciplina del riporto delle perdite di impresa i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR.
2. Ambito oggettivo
La nuova disciplina prevede che non si applichi più il limite temporale quinquennale del riporto in avanti delle perdite sostituendolo con un limite quantitativo “di periodo” relativamente all’utilizzo in misura forfetaria pari all’ottanta per cento del reddito imponibile.
L’Agenzia precisa che il nuovo limite non impedisce la possibilità di utilizzo integrale delle perdite in quanto la finalità dell’intervento è quella di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo di imposta.
Al fine di far meglio comprendere le modalità di utilizzo della nuova regola di riporto delle perdite di impresa, nella circolare 53/E sono illustrati degli esempi.
Esempio 1
La società ALFA dispone di perdite pregresse relative all’anno n in misura pari a 18.000 euro e consegue un reddito di 20.000 nell’anno n+1; in base alle nuove regole, si ha:
Soc. ALFA |
anno n |
anno n+1 |
Perdita |
-18.000 |
|
Perdita utilizzabile |
|
-16.000= (80*20.000) |
Reddito |
|
+20.000 |
Reddito imponibile |
|
+4.000 |
Perdita residua |
|
-2.000 |
Come illustrato nell’esempio 1, la perdita utilizzabile nell’anno n+1 ammonta a euro 16.000 – pari all’ottanta per cento del reddito prodotto [80% * 20.000]. Il reddito imponibile risulta, pertanto, pari a euro 4.000 [20.000 – 16.000] e la perdita residua “spendibile” nei successivi periodi d’imposta ammonta a euro 2.000 [18.000 - 16.000].
L’Agenzia evidenzia che, nell’esempio sopra illustrato, l’effetto finale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare, comunque, nell’esercizio n+1 il venti per cento del reddito prodotto.
3. Decorrenza delle nuove disposizioni normative
Nella circolare viene precisato che le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia a partire dal periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98. Pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, le nuove regole si rendono applicabili già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011.
La disposizione contenuta nel comma 9 dell’articolo 23 del D.L. 98/2011 è altresì applicabile anche alle perdite maturate nei periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore della disposizione in commento.
La scelta dell’Agenzia discende dalla volontà di evitare la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica legislativa.
Infine, l’Agenzia precisa che formano oggetto della nuova disciplina esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento (6 luglio 2011). Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Risultano escluse dal nuovo regime di riporto delle perdite quelle relative al periodo di imposta 2005, non più riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla previgente disciplina.
LA DISCIPLINA DELLE PERDITE PER LE SOCIETA’ NEO COSTITUITE
Con riferimento alle modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta, l’Agenzia nel riconfermare per tali soggetti il sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, rileva che è stata espunta la precisazione “senza alcun limite di tempo” contenuta nella previgente formulazione dell’art. 84, comma 2, del TUIR, non più significativa atteso il venir meno del limite temporale all’utilizzo delle perdite nell’ambito del nuovo regime ordinario basato sul riporto illimitato delle stesse.
Inoltre, viene precisato, nella circolare in argomento, che il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla disciplina in esame non si applica alle perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione”, le quali sono dunque utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo. In altri termini, l’Agenzia precisa che il rinvio alle “modalità previste al comma 1” dell’articolo 84, nel testo modificato, non attiene alla misura delle perdite utilizzabili, le quali, se maturate nei primi tre periodi d’imposta, sono utilizzabili per l’intero importo.
Così, nell’esempio riportato nella circolare, viene chiarito che nel caso di una società costituita nel 2009, che abbia subito nei primi tre periodi d’imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che nel 2012 subisca una perdita ulteriore di € 10.000, la stessa potrà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, mentre la perdita relativa al periodo d’imposta 2012 sarà utilizzabile nei limiti dell’ottanta per cento del reddito imponibile, secondo la nuova regola ordinaria.
IL REGIME DELLE PERDITE NELL’AMBITO DELLA TRASPARENZA E DEL CONSOLIDATO FISCALE
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 53/E fornisce chiarimenti sul nuovo regime di riportabilità delle perdite nei casi di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR e nel caso di consolidato fiscale ai sensi dell’articolo 118 del TUIR. La circolare sottolinea che, per entrambi i regimi, la novità circa la riportabilità delle perdite non interferisce sulle possibilità di compensazione intersoggettiva che si generano in costanza di opzione. Pertanto, nel periodo di validità di questi regimi, il socio della trasparente continua a compensare al 100% il proprio reddito con la perdita assegnata e così la consolidante utilizza integralmente, nel modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale), le perdite e i redditi assegnati alla fiscal unit dalle diverse società. La regola dell’80% va invece applicata alle perdite sorte prima dell’esercizio dell’opzione sia della trasparenza che del consolidato (che vengono riportate internamente da parte del soggetto che le ha generate), come pure alle perdite che la trasparente non assegna perché eccedenti il limite della quota di patrimonio netto del socio, nonché a quelle che la consolidante riporta a nuovo nel caso in cui la dichiarazione del gruppo evidenzi un risultato negativo.
1. Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite
La circolare n. 53/E dell’Agenzia delle entrate contiene chiarimenti in merito al regime delle perdite nell’ambito delle società trasparenti di cui all’articolo 115 del TUIR, sia con riguardo alla società partecipata sia con riguardo ai soggetti partecipanti.
Come noto l’art. 115 del TUIR disciplina il regime di trasparenza nell’ambito delle società di capitali e, in particolare, delle società di capitali i cui soci sono altre società di capitali.
Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale, l’articolo 115, comma 3, terzo e quarto periodo, del TUIR stabilisce, la regola dell’utilizzo esclusivo in capo a ciascun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d’imposta antecedenti quello di esercizio dell’opzione. Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti. Non si genera secondo l’Agenzia delle entrate, alcuna commistione tra le perdite pregresse generatesi ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci.
Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle modalità di impiego delle perdite:
a) formatesi in capo alle società (partecipata e partecipanti) prima dell’ingresso nel regime;
b) utilizzabili dai soci partecipanti nell’ambito del regime della trasparenza.
Esempio 2
Società Alfa e Società Beta, entrambe partecipanti della Società partecipata T.
Nell’anno n, le società Alfa e Beta hanno conseguito perdite per un importo rispettivamente pari a €18.000 e €15.000; nell’anno n+1, le due società esercitano l’opzione per la trasparenza in qualità di partecipanti, ciascuna in misura pari al 50% del patrimonio della società T, la quale dispone di perdite pregresse pari a 10.000 euro.
Nell’anno n+1, le società Alfa, Beta e T hanno conseguito un reddito per un ammontare pari rispettivamente a € 20.000, 15.000 e 12.000.
Col. A Soci
|
Col. B Perdita anno n |
Col. C Reddito anno n+1
|
Col. D Perdita utilizzabile nell’anno n+1 |
Col. E Perdita residua anno n+1 |
Col. F Reddito netto nell’anno n+1 dato dalla somma dei singoli redditi più quello della partecipata T di 2.400/2=1.200€. |
Alfa |
18.000 |
20.000 |
20.000*80%=16.000 |
2.000 |
4.000+1.200=5.200 |
Beta |
15.000 |
15.000 |
12.000*80%=12.000 |
3.000 |
3.000+1.200=4.200 |
Società partecipata |
Perdita anno n |
Reddito anno n+1 |
Perdita scomputabile anno n+1 |
Reddito netto anno n+1 |
Reddito imputato per trasparenza pro –quota ai soci |
T |
10.000 |
12.000 |
12.000*80%= 9.600 |
12.000-9.600=2.400 |
2.400/2= 1.200 |
Alfa e Beta possono scomputare perdite pregresse in misura pari all’ottanta per cento del reddito autonomamente prodotto. Le perdite utilizzabili nell’anno n+1 risultano rispettivamente 16.000 e 12.000, mentre le perdite residue ancora disponibili in compensazione dei propri redditi futuri ammontano a 2.000 e a 3.000 euro. Il reddito risultante in capo ad Alfa e Beta dopo lo scomputo sul proprio reddito delle perdite pregresse è pari rispettivamente a 5.200 e 4.200 euro (colonna F), essendo stato a loro imputato per trasparenza il reddito della società partecipata T, pari complessivamente a 2.400 euro.
La circolare 53/E prosegue chiarendo che le regole previste dall’articolo 84 del TUIR non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci: si tratta, secondo l’Agenzia delle entrate, di “perdite di periodo” trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio.
Al riguardo è richiamata la disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, del D.M. 23 aprile 2004, recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi”, secondo la quale le perdite fiscali eccedenti il limite del patrimonio netto contabile restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall’articolo 84 del TUIR.
L’eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da tali soci non integralmente compensata costituisce un componente negativo di reddito utilizzabile dai soci nei periodi di imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del proprio reddito imponibile complessivo.
Esempio 3
Nell’anno n di ingresso nel regime di trasparenza, la società Alfa e la società Beta conseguono un reddito pari rispettivamente a 13.000 e 15.000 euro, mentre la partecipata T consegue una perdita fiscale di 35.000 euro, imputata pro quota – in misura pari al 50% - ai due soci, Alfa e Beta.
I soci Alfa e Beta possono scomputare integralmente la “perdita di periodo” loro imputata per trasparenza dalla partecipata T, in pari importo di 17.500 euro, conseguendo l’azzeramento del proprio reddito e una perdita residua spendibile nei successivi esercizi di importo rispettivamente pari a 4.500 e 2.500 euro.
Anno n |
Reddito di periodo |
Perdita di periodo |
Perdita residua |
Soc. Alfa |
13.000 |
17.500 |
-4.500 |
Soc. Beta |
15.000 |
17.500 |
-2.500 |
Soc . T |
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35.000 |
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Nell’anno successivo, ad Alfa e Beta verrà imputato il reddito complessivo di T pari a 10.000, in pari quota di 5.000 euro ciascuna:
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Reddito anno n+1 |
Perdita residua anno n |
Reddito imponibile anno n+1 |
Soc. Alfa |
20.000 |
4.500 |
20.000 - 4.500 + 5.000 = 20.500 |
Soc. Beta |
15.000 |
2.500 |
15.000 - 2.500 + 5.000 = 17.500 |
Soc. T |
10.000/2=5.000 |
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|
A fronte di un reddito complessivo nell’anno n+1 pari rispettivamente a 25.000 (20.000 + 5.000) euro 20.000 (15.000 + 5.000) euro, Alfa e Beta possono utilizzare integralmente le loro perdite residue dell’anno n in quanto inferiori all’ottanta per cento del reddito complessivo di periodo.
In sintesi, la perdita generata da parte della società trasparente andrà assegnata ai soci senza l’obbligo di applicazione del limite quantitativo stabilito nella misura dell’80%, invece, le perdite che sono maturate precedentemente all’opzione sconteranno direttamente in capo a chi le ha prodotte il limite quantitativo dell’80% così come le perdite che la trasparente non assegna in considerazione del fatto che le stesse sono eccedenti la quota di patrimonio netto del socio.
2. Regime di trasparenza di cui all’articolo 116 e riporto delle perdite
Si applicano le medesime considerazioni svolte sopra nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione per il regime di trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria ai sensi dell’articolo 116 del TUIR [c.s. piccola trasparenza].
L’Agenzia delle entrate ricorda, con la circolare in argomento che si tratta delle perdite:
L’estensione dei medesimi criteri di trasferibilità delle perdite anche in capo alle società in regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’articolo 116 del TUIR risulta secondo l’Agenzia delle entrate coerente con il dato normativo, in quanto:
Diversamente, la nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime in esame in qualità di soci, in quanto trattasi di soggetti che applicano le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’articolo 8 del TUIR.
Con riguardo al regime del consolidato, l’art. 118, co. 2, del TUIR vieta l’utilizzo delle perdite maturate dalle società del gruppo prima dell’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato. Ne deriva che le uniche perdite utilizzabili dalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime. Deriva che il nuovo articolo 84 del TUIR produce effetti sulle modalità di impego delle perdite:
a) formatesi in capo alle società rientranti nel perimetro di consolidamento prima dell’ingresso nel regime;
b) utilizzabili dalla consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo, nei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Esempio 4
Le società Alfa e Beta conseguono nell’anno n perdite fiscali per importi rispettivamente pari a 18.000 e 15.000 e nell’anno n+1 optano per la tassazione di gruppo con la consolidante C. Nel medesimo anno n+1, le società Alfa , Beta e C conseguono redditi per importi rispettivamente pari a 20.000, 15.000 e 12.000:
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Perdita Anno n |
Reddito Anno n+1 (opzione) |
Perdite utilizzabili |
Reddito della Consolidante C |
Alfa |
18.000 |
20.000 |
20.000*80/100=16.000 |
4.000 |
Beta |
15.000 |
15.000 |
15.000*80/100=12.000 |
3.000 |
C |
|
12.000 |
|
19.000 |
Come evidenziato nell’esempio, nell’anno n+1 nell’ambito dell’area di consolidamento Alfa dovrà trasferire alla consolidante C un reddito di euro 4.000, dopo aver scomputato perdite pregresse per 16.000 [80 per cento di 20.000], Beta dovrà trasferire un reddito complessivo di 3.000, dopo aver scomputato perdite per 12.000.
Restano in capo alle società partecipanti Alfa e Beta perdite pregresse pari rispettivamente a euro 2.000 [18.000 -16.000] e 3.000 [15.000 – 12.000]. L’esempio mette in evidenza gli effetti complessivi delle modifiche al sistema di riporto delle perdite. Le partecipanti Alfa e Beta, infatti, dovranno comunque trasferire alla società C il 20 per cento del reddito di periodo prodotto, pur disponendo di perdite pregresse residue utilizzabili in compensazione dei redditi futuri autonomamente prodotti.
L’Agenzia chiarisce che nessun effetto si determina in ordine alle perdite di periodo realizzate dalle società consolidate nell’ambito del gruppo, le quali vengono trasferite in misura integrale alla fiscal unit.
L’Agenzia infine ricorda che il nuovo regime di riporto delle perdite incide, invece, sul trattamento delle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell’opzione [modello CNM, quadro CS]. Spetta, come noto, al soggetto controllante il riporto a nuovo di tali perdite, che potranno essere utilizzate in compensazione del reddito complessivo globale relativo ai periodi d’imposta successivi secondo le modalità previste dal nuovo articolo 84 del TUIR.