PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La fattura elettronica facilita la procedura

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 22 maggio 2026 il provvedimento direttoriale n. 153611/2026, attuativo della norma introdotta dalla L. 199/2025. Il provvedimento contiene le modalità attuative dello scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica al fine di  rendere più efficiente e rapido il pignoramento presso terzi.

La norma in trattazione, introdotta come detto dalla legge di bilancio 2026, prevede che i dati derivanti dalla fatturazione possano essere utilizzati, tra l’altro, “dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. 

Nel provvedimento, che attua proprio la norma riportata, viene previsto che per “terzi pignorabili” si intendono i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura

Al punto 3.1 è stabilito che “L’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione”. 

Pignoramenti più veloci per il futuro 

Sintetizzando, l’Agente della riscossione potrà celermente conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto.
Sarà così possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi, nella forma semplificata prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.
Mediante questa forma di pignoramento l’Agente della riscossione notifica al terzo (il cliente/cessionario del contribuente esecutato che ha emesso la fattura elettronica) un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.

  • Data inserimento: 25.05.26
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