Riportiamo di seguito le domande e le risposte date:
Quesito n. 1
D. Allo stato attuale non è ancora disponibile alcun documento ufficiale del Ministero; sarebbe perciò auspicabile, a stretto giro, la pubblicazione sul sito web del dicastero dell’Ambiente, almeno delle tabelle relative agli eco contributi e, in prospettiva, il recepimento delle stesse tramite un Decreto da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
R. I decreti di approvazione dei contributi saranno a breve pubblicati sul sito del Ministero, nella sezione “normativa.
Nota: i decreti sono effettivamente stati pubblicati nel sito del Ministero dell’Ambiente
Quesito n. 2
D. Si chiede di sapere se gli importi dell’ecocontributo sono da considerarsi validi solo per le case produttrici con cui il Ministero li ha definiti oppure se essi debbono essere considerati validi, pro tempore ovvero a regime, anche per gli altri produttori di pneumatici?
R. Assolutamente esclusa la seconda ipotesi, ciascun produttore, o il sistema collettivo cui appartiene, deve per legge dichiarare sotto la propria responsabilità le proprie stime di costo e il Ministero approva il relativo contributo (art. 3, comma 2, DM n. 82 del 11/04/2011). Chi non fa la dichiarazione è inadempiente e sanzionabile e comunque non può applicare nessun contributo.
Quesito n. 3
D. Nel caso in cui l’importo valga limitatamente alle case produttrici menzionate dal Ministero, cosa debbono indicare i gommisti in fattura/ricevuta fiscale, se vendono gomme non appartenenti ai marchi assoggettati al contributo?
R. Premesso che per gommista si intende diversa persona dal produttore/importatore per pneumatici, niente, ma certo deve risultare dalla fattura che a sua volta (il gommista) ha pagato al produttore/importatore che è quest’ultimo che non ha applicato il contributo.
Quesito n. 4
D. Qualora il gommista venda un pneumatico nuovo per sostituzione, ed esso faccia parte di una partita su cui il medesimo abbia dovuto pagare alla casa produttrice l’ecocontributo, allora dovrà darne conto in fattura/ricevuta fiscale e chiederne il pagamento al cliente finale; se, al contrario, su tale pneumatico il gommista non ha pagato il contributo all’atto dell’acquisto, cosa dovrà indicare in fattura/ricevuta fiscale, nel rigo del contributo?
R. la domanda sembra uguale a quella precedente.
Quesito n. 5
D. Se il gommista ha ordinato uno stock di pneumatici prima del 07/09/2011, ma la consegna della merce avviene dopo, come dovrà comportarsi con l’obbligo di indicazione dell’econtributo in fattura/ricevuta fiscale?
R. Il contributo va indicato in fattura in tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico, quindi se il produttore per primo non lo ha indicato non può comparire dal nulla in una fase successiva. Se la merce arriva dopo il 07/09/2011, il produttore avrebbe dovuto applicare il contributo, se non lo ha fatto, vedere sopra.
Quesito n. 6
D. Si richiede di sapere se l’ecocontributo vada riscosso dai soli gommisti iscritti ai consorzi esistenti oppure debba essere riscosso da tutti i soggetti che vendono pneumatici, a prescindere dall’appartenenza a strutture consortili?
R. Se sono anche produttori/importatori i gommisti devono seguire la procedura di comunicazione dei costi al Ministero per farsi determinare il contributo. Se, invece, non sono produttori/importatori, potranno applicare il contributo solo se a loro volta hanno pagato il contributo al momento dell’acquisto del pneumatico dal produttore/importatore.
Quesito n. 7
D. Nelle tabelle degli eco contributi pubblicate sul sito web di ECOPNEUS si parla di “forchette” di peso minimo e massimo, per ogni classe; si richiede di sapere quali siano le conseguenza sugli importi da riscuotere nell’ipotesi di sforamento dal peso massimo previsto, nonché nel caso in cui il copertone sia sotto il minimo previsto? Si richiede infine di sapere se gli importi sono da intendersi per singolo pneumatico oppure per “treno” (moticicli = 2 gomme; autovetture = 4 gomme, ecc.)?
R. Se ci sono casi di questo tipo è meglio documentarli e farlo presente al Ministero per l’eventuale modifica dell’Allegato E del DM n. 82 del 11/04/2011. Il contributo è riferito al singolo pneumatico.
Quesito n. 8
D. Nel caso in cui un soggetto importi un quantitativo di pneumatici maggiore di quelli esportati, come dovrà regolarsi al fine della riscossione dell’ecocontributo?
R. L’importatore dovrà determinare il contributo per i soli pneumatici importati e oggetto per la prima volta di cessione nel mercato di ricambio nazionale. Tale contributo verrà quindi riscosso all’atto della vendita nel solo territorio nazionale.