Prevenzione incendi – Sintesi delle nuove procedure

Il nuovo regolamento (DPR n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:

Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate.

Appartengono alla “Categoria A” le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

Per le attività della categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il parere di conformità dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

Esempi

Nuove costruzioni e nuove attività

Una impresa desidera costruire un’autorimessa di 400 mq. La nuova disciplina per la prevenzione incendi gli consente di compiere tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’autorimessa senza dover richiedere pareri preventivi e richieste di sopraluogo ai Vigili del Fuoco. Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all’attività, è sufficiente che l’impresa invii allo Sportello Unico il progetto dell’opera di inizio attività (SCIA) con allegata al documentazione che attesti la conformità all’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l’impresa ottiene la ricevuta dallo Sportello Unico e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi

In caso di modifiche all’attività, dopo i lavori, il titolare dell’impresa deve presentare la SCIA antincendio allo Sportello Unico.

Alcune attività rientranti nella categoria “A”

-          Piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto

-          Autorimesse tra i 300 mq e i 1.000 mq

-          Impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW

-          (vedere l’elenco completo)

 

Categoria “B”, attività a medio rischio.

Rientrano nella “Categoria B” le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio

Esempi

Nuove costruzioni e nuove attività

Una impresa vuole aprire un ampio locale per la vendita al dettaglio, la cui metratura si aggira intorno ai 1.000 mq. L’attività da avviare presenta una media complessità tecnico-gestionale, ed è necessario che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norma e alle regole tecniche. Lo Sportello Unico a cui l’impresa si è rivolta per ottenere il permesso di costruire invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Dopo avere terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente che l’impresa invii allo Sportello Unico la SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. L’impresa ottiene dallo Sportello Unico una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi

Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA allo Sportello Unico. Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare allo Sportello Unico, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessari ai vigili del fuoco per i successivi controlli

Alcune attività rientranti nella categoria “B”

-       Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli  carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1.000 m²;

-          Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili da 5 a 25 addetti.

-          Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, che hanno da 5 a 10  addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

-          Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti e fino a 50 addetti

-          Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg .  

-          Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito da 5.000 a 50.000 kg

-          Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa da 50.000 a 500.000 kg, con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 metri

-          Autorimesse con superficie coperta  tra i 1.000 e i 3.000 mq

-          Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa da 5.000 a 10.000 kg 

-          Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori da 5.000 a 50.000 kg;

-          depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa da 10.000 a 50.000 kg

-          Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

-          Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili che hanno fino a 25 addetti

-          Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, che hanno da 5 a 25 addetti

-          Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria  che hanno da 26 a 50 addetti

-          Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti e fino a 50 addetti

-          Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 e fino a 5.000 m²

-          (vedere l’elenco completo)

 

Categoria “C”, attività ad elevato rischio.

Nella “Categoria C” rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

 

Esempi

Nuove costruzioni e nuove attività

Una impresa ha intenzione di costruire una grande casa di riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani contemporaneamente. L’attività che intende avviare è molto complessa e, secondo le nuove norme per la prevenzione incendi, presenta alti rischi. Per ottenere il permesso di costruire l’edificio, l’impresa deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto. Lo Sportello Unico cui si rivolge provvede a richiedere ai Vigili del Fuoco il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, l’impresa invia allo Sportello Unico una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta dallo Sportello Unico consente di aprire la casa di cura immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita all’impresa per controllare che la casa di cura rispetti tutte le norme antincendio e, in caso positivo, gli rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi

Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA allo Sportello Unico. Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare allo Sportello Unico, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai Vigili del Fuoco per i successivi controlli.

Alcune attività rientranti nella categoria “C”

-       Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli  carrozzerie, di superficie coperta superiore a 1.000 m²;

-          Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 25 addetti.

-          Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, che hanno oltre 10  addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

-          Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 50 addetti

-          Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa di oltre 50.000 kg . 

-          Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito di oltre 50.000 kg

-          Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa di oltre 500.000 kg, con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 metri

-          Le autorimesse con superficie coperta superiore a 3.000 mq

-          Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa di oltre 10.000 kg 

-          Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori di oltre 50.000 kg;

-          depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa di oltre 50.000 kg

-          Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa di oltre 50.000 kg

-          Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili che hanno oltre i 25 addetti

-          Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti

-          Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, che hanno oltre 25 addetti

-          Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria  che hanno oltre 50 addetti

-          Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 50 addetti

-          Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 50.000 m²

-          (vedere l’elenco completo)

Le attività esenti

Sono da considerare esenti dai controlli di prevenzione incendi tutte le attività non presenti nel nuovo elenco (allegato 1 del DPR 01/08/2011, n. 151). Rispetto alla precedente normativa alcune attività sono state escluse, perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie.

Procedimenti nel periodo transitorio

Con apposita circolare n. 0013061 del 06/10/2011,del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sono stati forniti i primi indirizzi operativi ai comandi provinciali e regionali. Fra gli indirizzi operativi sono state date indicazioni per il periodo transitorio fino alla definitiva attivazione di tutto il nuovo regolamento. Si riportano integralmente come riportati nella circolare citata.

Vale la pena di precisare che, nella nota sotto riportata, il riferimento al DPR 151/2011 riguarda il nuovo regolamento, mentre il riferimento al DPR 37/98 riguarda il Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

“Il periodo transitorio è regolamentato dall’articolo 11 del DPR 151/11 (quello del nuovo Regolamento) che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il DPR 37/98 e non ancora conclusi.

Proprio in merito a questa casistica si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

b) Attività per cui, all’entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità a sensi del’articolo 2 del DPR 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco concluderà comunque il procedimento con l’emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività B e C, ai sensi dell’articolo 3 (valutazione dei progetti) del nuovo regolamento

c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del DPR 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 del DPR 151/2011 (il nuovo regolamento), gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all’attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità (ex articolo 2 del DPR 37/98) terrà luogo alla valutazione del progetto (ex articolo 3 del DPR 151/11)

d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi (ex articolo 3 del DPR 37/98) e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del DPR 37/98 all’atto della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi.

Tenuto conto che l’articolo 49 comma 4-ter delle legge 122/10 prevede che “le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia”, per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA (ex comma 5 dell’articolo 3 del DPR 37/98) assolva l’obbligo della presentazione della SCIA (ex comma 1 dell’articolo 4 del DPR 151/11).

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopraluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del DPR 151/11. In questo caso la data cui far rifermento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.

d.2) Il titolare dell’attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del DPR 37/98 all’atto della richiesta del CPI.

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A,B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l’esercizio dell’attività, della presentazione della SCIA (ex comma 1, dell’articolo 4 del DPR 151/11). In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso del Comando.

Se l’utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del DPR 151/11

Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell’articolo 4 del nuovo regolamento con l’effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 3 del DPR 37/98.

e) L’’attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (ex articolo 3 del DPR 37/98) con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del nuovo regolamento, alla scadenza del Certificato di Prevenzione Incendi (ex articolo 3 del DPR 37/98), il responsabile dell’attività deve espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del DPR 151/11 presentando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza “una tantum” già previste dal decreto del Ministero dell’interno 16/02/1982 e riportate ai numeri 6,7,8,64,71,72,77 del all’allegato 1 del nuovo regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del DPR 151/11.

f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, risultano ora comprese nell’allegato 1 del nuovo regolamento.

Le nuove attività inserite nell’allegato 1, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore. Pertanto entro il 06/10/2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.”