È uscita una nuova norma che vieta l'immissione dei prodotti in plastica monouso, a partire dal 14 gennaio 2022
Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. Direttiva SUP – Single Use Plastics), introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche.
I prodotti, la cui immissione sul mercato è vietata dal 14 gennaio 2022, sono i seguenti:
- bastoncini cotonati1
- posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- piatti;
- cannucce2,
- agitatori per bevande;
- aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
- sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- prodotti in plastica oxo-degradabile
1 Tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2 Tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
Confartigianato ha seguito l’intero inter di approvazione, presentando emendamenti e integrazioni ed ottenendo la possibilità di esaurire le scorte e di diminuire le sanzioni.
È consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 5000 € a 25000 €.
Con prossima pubblicazione, sarà affrontata questa nuova norma nel dettaglio.