Con risposta a interpello n.117 del 23 aprile 2020 L’Agenzia delle Entrate chiarisce la documentazione necessaria al fine di provare l’avvenuta cessione in regime di non imponibilità nei casi in cui la stessa sia avvenuta con clausola “Franco Fabbrica” ed il trasporto sia stato effettuato in nome e per conto della ditta cessionaria (cliente UE).
L’interpello chiarisce finalmente che, al fine di beneficiare del regime di non imponibilità, il cedente deve essere in possesso della seguente documentazione:
Al possesso della suindicata documentazione, anche nei casi di clausola “ex works” con trasporto a cura del cessionario, non ci potranno essere contestazioni in merito alla non imponibilità dell’operazione.