PROVA DELL’AVVENUTA CESSIONE INTRACOMUNITARIA – CESSIONI FRANCO FABBRICA

Chiarimenti in merito a seguito di interpello

Con risposta a interpello n.117 del 23 aprile 2020 L’Agenzia delle Entrate chiarisce la documentazione necessaria al fine di provare l’avvenuta cessione in regime di non imponibilità nei casi in cui la stessa sia avvenuta con clausola “Franco Fabbrica” ed il trasporto sia stato effettuato in nome e per conto della ditta cessionaria (cliente UE).

L’interpello chiarisce finalmente che, al fine di beneficiare del regime di non imponibilità, il cedente deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • Fattura di vendita emessa in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993;
  • CMR / Ddt firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario sul CMR/Ddt dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel paese di destinazione (vedi sotto ultimo punto);
  • La documentazione bancaria di pagamento della merce spedita;
  • Elenchi Intrastat presentati;
  • Dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel paese di destinazione.

Al possesso della suindicata documentazione, anche nei casi di clausola “ex works” con trasporto a cura del cessionario, non ci potranno essere contestazioni in merito alla non imponibilità dell’operazione.

  • Data inserimento: 27.04.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4449