Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 08/06/2011, il Decreto del Ministero dell’Ambiente n.82, dell’11/04/2011, che riporta il “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del dlgs 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”
Il decreto (regolamento) disciplina la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzare il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente.
Prima di passare all’analisi del regolamento si deve prendere in considerazione quanto previsto dall’articolo 228, del decreto legislativo 152/2006, che precisa quanto segue:
1) è fatto obbligo ai produttori e agli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alle gestione dei quantitativi di pneumatici fuori uso;
2) in tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici deve essere indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali;
3) i produttori e gli importatori di pneumatici vengono esentati da ogni responsabilità nel caso di trasferimento ad eventuale struttura operativa associata (se costituita), delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente. In pratica la costituzione di una sociètà consortile, che svolge le attività “per conto” dei produttori e importatori di pneumatici fuori uso, la responsabilità di ogni singolo fatto, ricade sulla stessa e non sui singoli soggetti produttori o importatori;
4) i produttori o gli importatori di pneumatici che non provvedono (direttamente o tramite consorzio) alla gestione dei pneumatici fuori suo, incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributi incassato per il periodo considerato.
Esclusioni
Sono esclusi dagli obblighi previsti da questo regolamento:
a) i pneumatici per bicicletta;
b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
c) i pneumatici per aereoplani e aereomobili in genere.
Definizioni
Pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione
Pneumatici fuori uso (PFU): i pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di loro successivo riutilizzo
Immissione sul mercato: il momento in cui i pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione del mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentazione
Produttore o importatore dei pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio
Gestione: le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento dei pneumatici fuori uso, nonché l’attività di controllo sulle predette operazioni
Gestore dei pneumatici fuori uso: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione dei pneumatici fuori uso
Detentore dei pneumatici fuori uso: il generatore di pneumatici fuori uso o la persona fisica che li detiene
Generatore di pneumatici fuori uso: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, genera pneumatici fuori uso
Ricambio: l’attività di sostituzione sul territorio nazionale dei pneumatici sul veicolo, con esclusione dei pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione
Autorità competente: Ministero dell’Ambiente - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
Stock storico: qualsiasi stoccaggio di pneumatici fuori uso preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto (Dm 11/04/2011, n.82). Quindi si intendono lo stoccaggio di pneumatici fuori uso, presenti al 09/06/2011
Fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta o scontrino fiscale
Tipologie di pneumatici: i pneumatici ai fini del presente regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all’Allegato E (di seguito riportato), le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell’autorità competente contestualmente all’approvazione annuale del contributo ambientale per la gestione dei pneumatici fuori uso
Allegato E al Dm 11/04/2011, n. 82 – classificazione dei pneumatici
categoria |
Veicoli utilizzatori (indicativo) |
Pesi min-max (in kg) |
A |
Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) |
A1 (2 – 8) |
B |
Autoveicoli e motoveicoli (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.) |
B1 (6 – 18) |
C |
Autocarri, autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) |
C1 (20 – 40) C2 (41 – 70) |
D |
Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc) |
D0 (< 4) D1 (4 – 20) D2 (21 – 40) D3 (41 – 70) D4 (71 – 130) D5 (131 – 200) D6 (> 200) |
Obblighi del produttore e dell’importatore dei pneumatici
Obbligo di raccolta dei pneumatici fuori uso
A decorrere dal 07/09/2011, i produttori e gli importatori dei pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di pneumatici fuori uso (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza dei pneumatici usati ceduti all’estero per riutilizzo o carcasse cedute all’estero, per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione sul mercato nazionale. Viene però prevista una fase transitoria per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e gestione annuale dei pneumatici fuori uso, come di seguito riportata:
Anno |
Obiettivi |
Al 31/12/2011 |
Gestione di almeno il 25% del quantitativo immesso nel mercato nazionale |
Al 31/12/2012 |
Gestione di almeno l’80% del quantitativo immesso nel mercato nazionale |
Al 31/12/2012 e per gli anni successivi |
gestione del 100% del quantitativo immesso nel mercato nazionale |
Obbligo di dichiarazione annuale
Entro il 31 maggio di ogni anno ogni produttore o importatore è obbligato a dichiarare all’autorità competente, mediante apposito modulo (allegato A del regolamento), la quantità e le tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente. La prima dichiarazione va fatta entro l’08/07/2011, con riferimento all’anno 2010.
Gli stessi soggetti, sempre entro il 31 maggio di ogni anno, sono obbligati a dichiarare all’autorità competente, mediante apposito modulo (allegato B del regolamento), le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei pneumatici fuori uso provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell’anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione. La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/2012 con riferimento all’anno 2011.
Gestione diretta o indiretta dei pneumatici fuori uso, da parte dei produttori o degli importatori
Il produttore o l’importatore può gestire i pneumatici fuori uso sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati. Nel caso in cui il produttore o l’importatore decida di gestire i pneumatici fuori uso attraverso gestori autorizzati, dovrà inviare apposita dichiarazione all’autorità competente, mediante apposito modulo (allegato C del regolamento), entro il 30 novembre dell’anno precedente. La durata dell’incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare. La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 07/08/2011.
Eventuale impegno per la presa in carico di pneumatici fuori uso generati prima del 09/06/2011.
Produttori e importatori possono raccogliere pneumatici fuori uso e prodotti derivanti dalla loro frantumazione, facenti parte di stock storici e provenienti sia da operazioni di ricambio dei pneumatici che da demolizione di veicoli effettuate prima del 09/06/2011.
Tracciabilità dei flussi quantitativi dei pneumatici fuori uso
I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendono tracciabili i flussi quantitativi dei pneumatici fuori uso dall’origine, alla raccolta, all’impiego.
Invio del bilancio di esercizio all’autorità competente
Annualmente i produttori e gli importatori e le società consortili (vedi successivamente) eventualmente costituite, inviano all’autorità competente copia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati
Possibilità per i produttori e gli importatori di creare strutture operative associate e consortili
I produttori e importatori dei pneumatici possono costituire una o più strutture consortili con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione dei pneumatici fuori uso, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto oltre che tutti gli aspetti citati nel capitolo sopra riportato. Alla società consortile i produttori comunicano le quantità e le tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente (come previsto all’art. 3, comma 2, del Dm 11/04/2011, n. 82). Inoltre trasferiscono il contributo di gestione (previsto dall’art. 228 del dlgs 152/2006), alla società consortile, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il 31 maggio di ogni anno. Il trasferimento del contributo nel termine indicato, da comunicare senza dilazione all’autorità competente unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati, costituisce il rispetto dell’adempimento degli obblighi di gestione posti a carico del produttore o importatore, con esonera di ogni responsabilità.
Contributo ambientale per la gestione dei pneumatici fuori uso
Il contributo è determinato in misura tale da assicurare in modo completo la copertura dei costi della gestione per la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento dei pneumatici fuori uso.
I produttori e gli importatori dei pneumatici o le loro società consortili comunicano all’autorità competente, entro il 30 settembre di ogni anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo (come previsti nell’apposito allegato D al regolamento) per l’anno solare successivo. In sede di prima applicazione, la comunicazione deve essere inviata entro il 07/08/2011.
L’autorità competente (Ministero dell’Ambiente) entro il 30 novembre di ogni anno, stabilisce l’ammontare del contributo .
In prima applicazione il contributo dovrà essere applicato dal 07/09/2011.
Contributo in fattura
In tutte le fasi di commercializzazione dei pneumatici nel mercato di ricambio (tipico delle autofficine), il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura.
Il contributo è differenziato per le diverse tipologie di pneumatici.
Sanzioni per produttori, importatori o loro eventuali forme associate
Articolo del Dm 11/04/2011, n. 82 |
Obbligo/adempimento |
Sanzione |
Note |
Art. 3, comma 1 |
Mancato raggiungimento delle quantità minime stabilite |
Sanzione pecuniaria amministrativa pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del 50% |
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Art. 3, comma 2 |
Mancata presentazione della dichiarazione annuale della quantità e tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio – Allegato A |
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
La prima dichiarazione va fatta entro l’08/07/2011, con riferimento all’anno 2010.
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Art. 3, comma 2 |
Ritardata presentazione (da fare entro il 31 maggio di ogni anno) della dichiarazione della quantità e tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio – Allegato A |
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
La prima dichiarazione va fatta entro l’08/07/2011, con riferimento all’anno 2010.
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Art. 3, comma 3 |
Mancata presentazione della dichiarazione annuale delle quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei pneumatici fuori uso provenienti dal mercato del ricambio – Allegato B |
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/2012 con riferimento all’anno 2011. |
Art. 3, comma 3 |
Ritardata presentazione (da fare entro il 31 maggio di ogni anno) della dichiarazione delle quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei pneumatici fuori uso provenienti dal mercato del ricambio – Allegato B |
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/2012 con riferimento all’anno 2011. |
Art. 3, comma 3 |
Mancato invio, all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), del rendiconto economico completo della gestione – Allegato B |
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/2012 con riferimento all’anno 2011. |
Art. 3, comma 3 |
Ritardato invio (da fare entro il 31 maggio di ogni anno) all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), del rendiconto annuale economico completo della gestione – Allegato B |
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 31/05/2012 con riferimento all’anno 2011. |
Art. 3, comma 4 |
Mancato invio, all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), della dichiarazione per la scelta indiretta –Allegato C Riguarda i produttori o gli importatori che gestiscono i pneumatici fuori uso attraverso gestori terzi autorizzati |
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 07/08/2011.
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Art. 3, comma 4 |
Ritardato invio (da fare entro il 30 novembre dell’anno precedente), all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente) della dichiarazione per la scelta indiretta –Allegato C Riguarda i produttori o gli importatori che gestiscono i pneumatici fuori uso attraverso gestori terzi autorizzati |
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
La prima dichiarazione deve essere effettuata entro il 07/08/2011.
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Art. 5 , comma 2 |
Mancata comunicazione all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), delle stime degli oneri relative alle componenti di costo per l’anno solare successivo – Allegato D |
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
In sede di prima applicazione, la comunicazione deve essere inviata entro il 07/08/2011.
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Art. 5, comma 2 |
Ritardata comunicazione (da fare entro il 30 settembre di ogni anno) all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente), delle stime degli oneri relative alle componenti di costo per l’anno solare successivo – Allegato D |
Sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione |
In sede di prima applicazione, la comunicazione deve essere inviata entro il 07/08/2011.
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Mancata gestione dei pneumatici fuori uso |
Sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi dei pneumatici non gestiti |
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Pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
A decorrere dal 07/10/2011, i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro forme associate, raccolgono e gestiscono, i pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita
Entro l’08/07/2011 è costituito presso l’ACI un comitato di gestione dei pneumatici fuori uso, che valuterà periodicamente e congiuntamente ai produttori e gli importatori di pneumatici o loro forme associate, le attività relative ai pneumatici fuori uso derivanti dalla demolizione dei veicoli. Il Comitato, entro il 07/08/2010, individua l’entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione dei pneumatici dei veicoli a fine vita. Sarà poi l’autorità competente a dover approvare definitivamente l’ammontare del contributo. Il contributo deve coprire anche i costi di gestione e di amministrazione del Comitato. Con decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottare entro l’08/07/2010, sono definiti i parametri tecnici per l’individuazione delle diverse categorie di contributo.
Il contributo è riscosso dal rivenditore del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito presso l’ACI, utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione dei pneumatici a fine vita.
Dal 07/10/2011 decorre l’obbligo, da parte dei rivenditori, di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita.
Entro il 07/08/2011 i produttori e gli importatori di pneumatici o loro forme associate, concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate le attività di ritiro e recupero dei pneumatici fuori uso ed i relativi costi.
Entro il 30 settembre di ogni anno, i produttori e gli importatori dei pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano al Comitato, le stime e gli oneri relative alle componenti di costo, ai fini dell’aggiornamento del contributo per l’anno successivo.
I centri di raccolta conferenti i pneumatici fuori uso, provenienti dai veicoli a fine vita, debbono inserire i quantitativi dei pneumatici fuori uso nel MUD.
Tavolo permanente di consultazione
E’ stato istituito il tavolo di consultazione che ha il compito di esaminare la gestione dei pneumatici fuori uso con la finalità di incrementare il livello quantitativo e qualitativo delle varie fasi della gestione complessiva.
Come calcolare il peso dei pneumatici
Il regolamento stabilisce che, una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento, equivale ad una quantità di pneumatici fuori uso pari in peso a novanta. Il 10% in meno rispetto ad un pneumatico nuovo.