FGAS - Pubblicato in G.U.il Regolamento di esecuzione che abroga il Regolamento CE 842/2006

Il provvedimento in questione disciplina le modalità operative di attuazione del regolamento 517/2014/UE

Il DPR 146/2018 è entrato in vigore il 24 gennaio 2019 e modifica le modalità operative di aziende che:

  • commercializzano gas fluorurati ad effetto serra
  • effettuano installazione, riparazione e manutenzione di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra
  • detengono attrezzature ed impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra

Certificazione Persone fisiche – art. 7

Le persone fisiche che intendono svolgere le attività che coinvolgono i gas fluorurati ad effetto serra devono essere in possesso di certificazione/attestazione. Le attività sono:

  1. attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:
  2. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente
  3. recupero di gas fluorurati a effetto serra
  4. installazione
  5. riparazione, manutenzione o assistenza
  6. smantellamento
  7. attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
  8. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente
  9. recupero di gas fluorurati a effetto serra
  10. installazione
  11. riparazione, manutenzione o assistenza
  12. smantellamento
  13. attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
  14. installazione
  15. riparazione, manutenzione o assistenza
  16. smantellamento
  17. recupero
  18. recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

L’iter di riconoscimento della competenza tecnica prevede:

  • la presentazione della richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (attraverso le CCIA)
  • la richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati
  • un esame teorico pratico entro 8 mesi dalla data di iscrizione al registro

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.

Le certificazioni previste sono rilasciate da organismi accreditati ed hanno validità 10 anni e devono essere rinnovate, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

 

Certificazione Imprese – art. 8

Le imprese che svolgono le attività di

  • installazione,
  • riparazione,
  • manutenzione,
  • assistenza o smantellamento

di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, devono conseguire certificazione della propria competenza rilasciata da organismi di certificazione accreditati.

L’iter di riconoscimento della competenza tecnica prevede

  • la presentazione di una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (attraverso CCIA)
  • la richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati
  • la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione Europea come previsto dall’Allegato B 2.1, entro il termine di 8 mesi dalla data di iscrizione.

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.

Le certificazioni previste sono rilasciate da organismi di certificazione accreditati ed hanno validità 5 anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

Attestazione delle persone fisiche – art. 9

Le persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.

Il percorso per ottenere l’attestazione è il seguente:

  1. presentazione per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (CCIA)
  2. richiesta di attestazione ad uno degli organismi di attestazione
  3. completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento 307/2008/CE, entro il termine di 8 mesi dalla data di iscrizione.

L’attestato non ha scadenza.

 

Esenzione dalla certificazione o attestazione – art. 11

Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione di cui all’art. 7 le persone fisiche

  1. che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), qualificate o approvate in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del D.lgs 93/2000 (attrezzature in pressione – PED), purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l’attività pertinente
  2. addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui D.lgs 49/2014 (decreto RAEE), la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità all’art. 20, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato I al regolamento 2015/2067/UE.

Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione, presentano alla Camera di commercio competente apposita domanda ai sensi dell’art. 15 comma 4. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

 

Persone fisiche e imprese già iscritte – art. 21 comma 7

Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli artt. 7 - 8 - 9 entro il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 24/09/2019).

 

Registrazioni – art. 14

Presso il Ministero dell’Ambiente sono stati istituiti

  • il Registro telematico nazionale a cui accedono le persone e le imprese certificate (art. 15)
  • la Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (art. 16)

 

Comunicazioni in banca dati – art. 16

 

Le comunicazioni avvengono per via telematica alla banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

Soggetto

Oggetto della comunicazione

Data

Imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata

Vendita di f-gas

Dal 24/7/2019

Imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata

Vendita apparecchiature non sigillate ermeticamente contenenti f-gas

Dal 24/7/2019

L'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a seguito dell'installazione delle apparecchiature

Installazione apparecchiature che contengono f-gas

Dal 24/9/2019

L'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature

Dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature contenenti f-gas

Dal 24/9/2019

L'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata che esegue lo smantellamento delle apparecchiature

Smantellamento apparecchiature contenenti f-gas

Dal 24/9/2019

 

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla banca dati entro 30 giorni dalla data dell'intervento.

 

Registro dell’impianto – art. 23

Alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018 (24/1/2019) viene abrogato il DPR 43/2012 e quanto in esso previsto.

In particolare, risultano abrogati:

  • Registro dell’impianto - art. 15 DPR 43/2012
  • Registro dell’apparecchiatura - art. 2 Regolamento 1516/2007/CE
  • Registro di sistema - art. 2 regolamento 1497/2007/CE
  • Registro - art. 3 comma 6 regolamento 842/2006/CE.

A fini di completezza si riporta quanto veniva stabilito nel DPR 43/2012 all’art. 15 – Registro dell’impianto:

  1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il Registro dell’Apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento 1516/2007/CE.
  2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro del Sistema’ di cui all’articolo 2 del regolamento 1497/2007/CE.

 

  1. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento 842/2006/CE. Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4 vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si evince perciò che l’abrogazione del DPR 43/2012 comporta la cessazione del mantenimento della documentazione sopraelencata.

 

Etichettatura

L’art. 19 del DPR 146/2018 tratta l’etichettatura delle attrezzature – impianti contenenti gas ad effetto serra, in particolare stabilisce:

  1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

L’art. 2 del regolamento 2015/2068/UE riporta quanto segue

  1. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.
  2. Tutta l'etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all'apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.
  3. I prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014 e recante la menzione «Contiene gas fluorurati a effetto serra».
  4. Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate.
  5. Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.
  6. Quando un prodotto contenente gas fluorurati a effetto serra o polioli premiscelati deve essere etichettato anche a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e paragrafi da 5 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riportate nella sezione riservata alle informazioni supplementari dell'etichetta di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
  7. Quando i gas fluorurati a effetto serra sono destinati a determinati usi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sull'etichetta devono figurare le diciture seguenti:
    1. «100 % rigenerato» o «100 % riciclato»: per i gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati non contenenti gas fluorurati a effetto serra vergini. L'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio deve essere un indirizzo postale (via e numero) nell'Unione.
    2. «Importati esclusivamente a fini di distruzione»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra importati in vista della loro distruzione.
    3. «Solo per esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'UE»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra forniti da un produttore o un importatore a un'impresa ai fini dell'esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'Unione.
    4. «Solo per uso in apparecchiature militari»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati in apparecchiature militari.
    5. «Solo per incisione/pulizia nell'industria dei semiconduttori»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati a fini di incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori. f) «Solo per uso come materia prima»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come materia prima. g)
    6. «Solo per la produzione di inalatori-dosatori»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati alla somministrazione di ingredienti farmaceutici negli inalatori-dosatori.
  8. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e le pompe di calore, isolate con della schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati a effetto serra, recano un'etichetta che riporta la dicitura seguente: «Schiuma insufflata con gas fluorurati a effetto serra».
  9. Le etichette sono collocate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 e, ove possibile, accanto ai marchi o alle etichette di informazione del prodotto o dell'apparecchiatura che contiene tali gas.

Inoltre, l’art. 12 etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature del regolamento 517/2014/UE riporta quanto segue:

  1. I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica solo a:

 

  1. apparecchiature di refrigerazione;
  2. apparecchiature di condizionamento;
  3. pompe di calore;
  4. apparecchiature di protezione antincendio;
  5. commutatori elettrici;
  6. generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
  7. tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
  8. solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
  9. cicli Rankine a fluido organico.

  1. L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni:
  2. un riferimento che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas;
  3. la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
  4. a decorrere dal 1 gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.

 

Qualora l’etichetta originale dell’apparecchiatura non fosse visibile oppure fosse mancante il manutentore incaricato può apporne una sostitutiva dopo aver ricostruito i dati caratteristici in modo rendere identificabile il bene.

Comunicazione F-gas

Una importante novità è la cessazione della Dichiarazione FGAS, prevista dall’art. 16 del DPR 43/2012 (abrogato dal 24/01/2019): questa è sostituita dalle comunicazioni che devono fare le imprese certificate alla banca dati.

L’entrata in vigore del DPR 1461/2018 elimina altresi’ l’obbligo dell’effettuazione della comunicazione annuale in scadenza il 31 maggio (prevista ex art. 16 comma 1 dell’abrogato DPR 43/2012) in quanto l’operatore che effettua

  • il primo controllo delle perdite
  • manutenzione o riparazione
  • ogni intervento manutentivo successivo

deve comunicare, a partire dal 24 settembre 2019, l’esito in via telematica alla banca dati istituita all’art. 16 comma 1.

Quanto suindicato trova disposizione nel DPR 146/2018 all’art. 16 comma 5 che stabilisce quanto segue

  1. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
  2. a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
  3. b) anagrafica dell'operatore;
  4. c) tipologia di apparecchiatura;
  5. d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
  6. e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
  7. f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  8. g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  9. h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
  10. i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
  11. l) eventuali osservazioni.

 

In pratica dopo ogni intervento il soggetto che l’ha effettuato comunica telematicamente l’esito dello stesso alla banca dati e non più solo una volta l’anno.

Si pensi alle apparecchiature che, in base all’impatto climatico misurato in tonnellate di CO2 equivalente, prevedono

  • 50 < tCO2eq < 500 controlli semestrali
  • tCO2eq > 500 controlli trimestrali

per cui dovranno essere fatte rispettivamente 2 o 4 comunicazioni telematiche all’anno.

In tal modo il DPR 146/2018 ha allineato l’operatività a quanto già avviene per i controlli degli impianti termici che vengono archiviati nei registri telematici istituiti dalle varie regioni (es. CIRCE in Veneto).

 

Comunicazioni in banca dati

Le comunicazioni che sostituiscono la dichiarazione F-gas sono normate dall’art. 16 del DPR 146/2018.

Nella tabella che segue sono riportate

  • le comunicazioni
  • i soggetti che le devono effettuare
  • il dato da comunicare
  • la data da cui effettuare la comunicazione.

Le comunicazioni avvengono per via telematica alla banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

Soggetto

Oggetto della comunicazione

Data

Imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata

Vendita di f-gas

Dal 24/7/2019

Imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata

Vendita apparecchiature non sigillate ermeticamente contenenti f-gas

Dal 24/7/2019

L'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a seguito dell'installazione delle apparecchiature

Installazione apparecchiature che contengono f-gas

Dal 24/9/2019

L'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature

Dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature contenenti f-gas

Dal 24/9/2019

L'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata che esegue lo smantellamento delle apparecchiature

Smantellamento apparecchiature contenenti f-gas

Dal 24/9/2019

 

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla banca dati entro 30 giorni dalla data dell'intervento.

  • Data inserimento: 22.02.19