Il 6 aprile è scaduto il termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017. Entro lo stesso termine era possibile inviare i dati corretti relativi al secondo semestre 2017 senza incorrere in sanzioni.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà (1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo Iva:
− effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; oppure
− effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 87/E/2017 ha riconosciuto la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento si applica:
− sulla sanzione ridotta (1 euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della violazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
− sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.