Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia ha chiarito come devono essere calcolate le sanzioni, in ipotesi di ravvedimento operoso, da corrispondere nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.
Come noto, i crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.
L’istituto della compensazione è sottoposto ad alcune regole tra le quali quella che impone a tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva di presentare e trasmettere telematicamente il modello F24 a zero per effetto di compensazione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione è prevista una sanzione pari:
Il contribuente può tuttavia regolarizzare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, presentando il modello F24 a zero in cui indicare le somme compensate, il credito utilizzato e la sanzione ridotta.
La citata risoluzione n. 36/E ha precisato che la sanzione si determina in maniera diversa a seconda dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione così come di seguito riportato.
Sul tema l’Agenzia ha chiarito che si applicherà la riduzione di 1/9 (lett. a-bis art. 13, D.Lgs. n. 472/1997):
Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b-quater) dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 472/1997, da commisurarsi alla sanzione base di € 100,00.
In particolare, sarà dovuta la sanzione di: