Il 3 luglio 2018 è entrato in vigore il Decreto 28 marzo 2018 n. 69 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) che fornisce indicazioni per il recupero del conglomerato bituminoso, al fine di ottenere un materiale, che viene ora definito granulato di conglomerato bituminoso, per la produzione di miscele bituminose con miscelazione a caldo o a freddo e per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione delle strade.
Il decreto, dopo aver fornito le definizioni dei materiali e dei soggetti poi indicati nel decreto stesso, prosegue con l’elenco dei criteri necessari affinché il conglomerato bituminoso cessi di essere un rifiuto. Viene stabilità la necessità di fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da allegato 2 del decreto, da inviare, con raccomandata con avviso di ricevimento o con le modalità di cui all’art. 65 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, all’Autorità competente che ha rilasciato il provvedimento legittimante l’attività di recupero ed all’Arpa territorialmente competente. Tali dichiarazioni dovranno essere conservate presso l’impianto o la sede legale della ditta e saranno messe a disposizione delle autorità di controllo.
Il produttore del granulato di conglomerato bituminoso conserverà per 5 anni un campione di ogni lotto che verrà sottoposto alle verifiche previste dall’allegato 1 parte b.2, per poter accertare la cessazione della qualifica di rifiuto.
Il regolamento individua, nell’allegato 1 parte a, anche le verifiche da sui rifiuti in ingresso.
Infine viene stabilito che, entro 120 dall’entrata in vigore del decreto, i produttori di granulato di conglomerato bituminoso adegueranno i loro titoli legittimanti l’attività di recupero e quindi entro il 31 ottobre 2018.
Per informazioni contattare:
0444/168367 risponde dott. Rudi Cestonaro - Settore Ambiente