Recupero delle ritenute subite dai contribuenti minimi in Unico 2013 ( Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 5 agosto 2013)

E' possibile recuperare in Unico le ritenute subite dai contribuenti minimi

Nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso delle ritenute del 4% indebitamente operate dalle banche sui bonifici accreditati a favore dei contribuenti minimi in relazione a lavori per i quali il disponente usufruisce della detrazione del 36% - 50% o 55%. Per tale fattispecie l’Agenzia consente di recuperare, in via eccezionale, direttamente nel mod. UNICO, quanto trattenuto a tali soggetti.

L’Agenzia ritorna sull’argomento con la risoluzione n. 55/E del 5 agosto 2013 per chiarire la procedura da seguire per il recupero delle ritenute diverse da quelle di cui sopra, subite dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

I casi più frequenti riguardano :

-         le indennità di maternità corrisposte dall’INPS o da altre casse di previdenza;

-         i compensi percepiti nei primi mesi di applicazione del regime agevolato;

-         i compensi percepiti a saldo di fatture emesse in vigenza del precedente regime dei minimi per il quale era prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto.

L’Agenzia precisa che, con riferimento al 2012, tutte le ritenute erroneamente subite dai contribuenti in regime di superminimi se sono state operate e regolarmente certificate dal sostituto, possono, in via eccezionale, in alternativa alla presentazione dell’istanza di rimborso entro 48 mesi dalla versamento, essere scomputate dal modello Unico PF 2013.

A tal fine il contribuente deve:

-         indicare il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” presente nel Frontespizio nel riquadro “Firma Della Dichiarazione”;

-         riportare le ritenute subite nel 2012 a colonna 2 di rigo RS33, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese (la colonna 1 di tale rigo, riservata ai consorzi non va compilata);

-         scomputare quanto trattenuto a rigo LM13 ovvero a rigo RN32, colonna 4.

L’ Agenzia, considerata la “sostanziale analogia” con la problematica affrontata con la risoluzione n. 47/E del 2013 riguardante le ritenute applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, conferma le medesime modalità operative fornite nella suddetta risoluzione.

 

 

  • Data inserimento: 09.08.13
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  • Notizia n.: 1138