Regime Forfetario: aggiornato il modello AA9/12 per la richiesta della partita IVA

E' stato approvato il nuovo modello AA9/12 per la richiesta partita iva

 

Con provvedimento del 3 giugno 2015, prot. 75295/2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello "AA9/12", con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati che le persone fisiche devono utilizzare per la dichiarazione di inizio attività. Il nuovo modello prevede uno specifico codice da indicare per chi intende avvalersi del nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015

I contribuenti che avviano un'attività e intendono avvalersi del regime agevolato forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, devono comunicare l'opzione nella dichiarazione di inizio attività mediante il modello AA9.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 31 dicembre 2014, i soggetti che hanno iniziato nel 2015 una nuova attività e hanno aderito al nuovo regime forfetario, in attesa dell'approvazione del modello aggiornato, hanno barrato nella dichiarazione di inizio attività, la casella prevista per l'adesione al precedente regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "regime dei minimi"), previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 destinato all'abrogazione dopo l'introduzione del nuovo regime forfetario.

La legge n. 11/2015 di conversione al D.L. n. 192/2014 ("Decreto Milleproroghe") ha, però in seguito, previsto la possibilità di adottare, anche nel 2015, il regime di vantaggio ex art. 27 D.L. n. 98/2011 da parte dei soggetti in possesso dei relativi requisiti.

Con provvedimento del 3 giugno 2015, prot. 75295/2015, l'Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di richiesta della partita IVA "AA9/12" inserendo una specifica casella nel quadro B in cui indicare il regime agevolato adottato.

In particolare le istruzioni specificano che i contribuenti che intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011) devono indicare il codice 1 nel quadro B mentre i soggetti che intendono aderire al regime forfetario dei contribuenti esercenti attività d'impresa arti o professioni (c.d. "regime forfetario") devono indicare il codice 2.

  • Data inserimento: 05.06.15
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 1940