REGIME OPZIONALE DI VERSAMENTO DELL’IVA NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

L’Agenzia delle Entrate detta le regole per la corretta compilazione del modello F24

Prosegue da parte dell’Agenzia delle Entrate l’emanazione di provvedimenti per l’applicazione del regime opzionale di reverse charge che, per le sue regole applicative, appare più simile allo “split payment” che al reverse charge.

In attesa del rilascio dell’autorizzazione da parte della Ue (necessaria per interventi normativi in materia di Iva), la nuova disciplina consente, in via transitoria, la possibilità di ricorrere ad un particolare meccanismo di versamento dell’Iva per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Come appena accennato, il regime transitorio consente al prestatore e al committente di scegliere una soluzione in base alla quale il pagamento dell’iva sulle prestazioni rese viene effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

La fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente senza la possibilità di effettuare la compensazione con crediti fiscali nella sua disponibilità. Essendo un regime opzionale, la scelta deve risultare da apposito modello da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate ed è valida per tre anni.

Con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia ha istituito il codice identificativo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, necessario alla corretta identificazione, nel modello F24, del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Come compilare il modello F24

La risoluzione n. 53 segue la n. 47 del 28 luglio 2025 che ha istituito il codice tributo “6045” necessario al committente per versare con il modello F24 l’Iva dovuta in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione.

La risoluzione specifica che in sede di compilazione del modello F24:

  • nella sezione “contribuente” vanno riportati il codice fiscale ed i dati anagrafici del committente nei relativi campi;
  • il campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.
  • Data inserimento: 10.10.25
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 6903