Dal 1 gennaio 2017 è possibile compensare il credito iva 2016 entro il limite massimo di € 5.000.
Quest’anno la dichiarazione iva deve essere trasmessa esclusivamente in via autonoma entro il 28 febbraio 2017. L’eventuale credito iva potrà essere utilizzato in compensazione verticale (iva da iva) senza limiti d’importo.
Se invece si procederà alla compensazione orizzontale del credito iva annuale di dovrà rispettare, per non incorrere in sanzioni, le seguenti regole:
- Fino a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, si può procedere alla compensazione con altre imposte e contributi già dal 01.01.2017. (Codice tributo 6099 –anno di riferimento 2016);
- Oltre € 5.000 e fino a € 15.000 la compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale iva (16 marzo 2017) utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel e Fisconline (non è consentito l’home banking). Il modello F24 va trasmesso almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- Oltre € 15.000 per poter effettuare la compensazione è necessario presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.
Si precisa inoltre che:
- Chi avesse maturato nel 2015 un credito compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2015) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2016, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà “rigenerato” andandosi a sommare al credito iva maturato nel 2016.
- Non è possibile procedere a compensazione del credito IVA in presenza di debiti iscritti a ruolo (per imposte erariali ed accessori) di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
- E’ possibile compensare il credito IVA direttamente con i ruoli Equitalia per i soli debiti erariali (non Inps e Inail)