Dal 1 febbraio 2016 è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva in via autonoma
Le dichiarazioni iva a credito presentate entro il 29 febbraio 2016, consentono di utilizzare in compensazione il credito iva, già a partire dal 16 marzo 2016.
Si riepilogano di seguito le regole per la compensazione orizzontale del credito Iva annuale:
- Fino a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, si può procedere alla compensazione con altre imposte e contributi già dal 01.01.2016. (Codice tributo 6099 –anno di riferimento 2015);
- Oltre € 5.000 e fino a € 15.000 la compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale iva (quindi ad esempio al 16 marzo 2016 in caso di dichiarazione IVA presentata entro febbraio 2016) utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel e Fisconline (non è consentito l’home banking). Il modello F24 va trasmesso almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- Oltre € 15.000 per poter effettuare la compensazione è necessario presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.
Si precisa inoltre che:
- Chi avesse maturato nel 2014 un credito compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2015, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2014) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2015, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà “rigenerato” andandosi a sommare al credito iva maturato nel 2015.
- Non è possibile procedere a compensazione del credito IVA in presenza di debiti iscritti a ruolo (per imposte erariali ed accessori) di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
- E’ possibile compensare il credito IVA direttamente con i ruoli Equitalia per i soli debiti erariali (non Inps e Inail)
- La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva sopra illustrata riguarda la solo compensazione “orizzontale” o “esterna” e non anche la compensazione “verticale” o “interna” .