Con il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è stata approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”.
Tale regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell’incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistiche-alberghiere. Fra questi i rifugi alpini.
Con il decreto del Ministero dell’interno 03/03/2014 è stato modificato il “Titolo IV del Decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994” che viene sostituito con quello allegato al nuovo decreto.
Inoltre il decreto 03/03/2014 precisa che i rifugi alpini esistenti alla data del 14/04/2014 devono essere adeguati alla disposizioni del Titolo 4, come modificato da decreto stesso. Ovviamente sono previste eccezioni nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del Dpr n. 151/2011;
b) siano stati pianificati o siano in corso, lavori di ampliamento e ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 151/2011.
Sono stati inoltre stabilite alcune scadenze entro le quali, i rifugi alpini, a seconda della loro capienza, devono adeguarsi.
In allegato la Regola tecnica e il testo del decreto.