Il provvedimento è entrato in vigore il 21 agosto, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
L’art. 13 bis della citata Legge prevede:
Sono interessate alla norma tutte le rateazioni scadute al 01 Luglio 2016, concesse in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.L. 159 del 24 settembre 2015). Non rileva la natura del debito verso Equitalia che può essere anche di natura non tributaria.
La durata del nuovo piano è decisa dal contribuente con i seguenti limiti:
Per chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.
Il contribuente per la riammissione dovrà presentare apposita istanza utilizzando il modello RR1 disponibile sul sito di Equitalia.
L’istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il 20 ottobre 2016 (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto). Anche un solo giorno di ritardo renderà la richiesta inammissibile.
La presentazione della domanda inibisce l’attivazione di nuove procedure esecutive per cui non possono essere iscritti fermi amministrativi sui veicoli o ipoteche, ma restano salvi quelli già esecutivi.
Il contribuente riammesso alla rateazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
La riammissione riguarda le dilazioni con l’Agenzia delle Entrate relative ad accertamenti con adesione o acquiescenza all’accertamento decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 01 luglio 2016.
Questa nuova disposizione si affianca a quelle previste dai commi 134 a 138 della Legge di Stabilità che permettevano la riammissione, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 2016, per le dilazioni derivanti da accertamento scadute nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015.
A differenza però, da quanto stabilito dalla Legge di Stabilità che permetteva la riammissione alle dilazioni di pagamento solo per le imposte dirette, la nuova riammissione non prevede alcuna esclusione. Vi possono rientrare pertanto, tra gli altri, gli accertamenti ai fini iva e dell’imposta di registro. Inoltre la disciplina pregressa richiedeva il versamento della rata scaduta che aveva determinato la decadenza della rateazione, mentre la nuova disposizione prevede la sola presentazione dell’istanza.
L’istanza in carta semplice deve essere presentata, pena decadenza, entro il 20 ottobre 2016 a cui l’ufficio dovrà far seguire la trasmissione del nuovo piano di dilazione.
A differenza della precedente disciplina in cui si incorreva nella decadenza del nuovo piano al mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, nella sanatoria attuale si applicano le regole ordinarie, in base alle quali si decade se non si paga una rata entro la scadenza di quella successiva.
Si eleva da 50.000 a 60.000 Euro il limite del debito verso Equitalia al di sotto del quale la dilazione si ottiene con la mera presentazione di una domanda, senza che occorra allegare alcuna documentazione comprovante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.