Nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28.02.2024 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto Milleproroghe contenente la riapertura dei termini di pagamento delle prime tre rate della rottamazione, originariamente in scadenza il 31.10.2023, il 30.11.2023 e il 28.02.2024.
In virtù di questa novità legislativa, la scadenza delle rate sopra indicate è differita al 15.03.2024 (che diventa 20.03.2024 considerando la tolleranza dei 5 giorni di ritardo).
Tuttavia, si precisa che non vi è alcuna riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sanatoria.
Ciò significa che lo slittamento dei pagamenti delle rate non onorate è previsto solo per i soggetti che hanno trasmesso l’istanza di definizione agevolata entro i termini di legge.
Inoltre, si evidenzia che la presenza di ruoli inclusi nella rottamazione quater non rileva ai fini del divieto di compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24 (debiti tributari scaduti maggiori di 1.500 Euro), fintantoché il debitore non decade dalla definizione agevolata.
Su quest’ultimo punto si innesta la riapertura dei termini, appena disposta dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale.
Alla luce del nuovo disposto, i debitori che hanno trasmesso l’istanza di rottamazione quater non possono essere considerati morosi fino al 20.03.2024, limitatamente alle partite rottamate, per cui gli stessi possono procedere all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
Tuttavia, si ricorda che non è possibile utilizzare i medesimi crediti per pagare le rate della rottamazione in quanto facoltà non consentita nella disciplina speciale della sanatoria.
Si evidenzia, dunque, che non cogliere l’occasione della proroga in oggetto, valevole per tutti i debitori decaduti, a prescindere dalle rate non onorate, fa intervenire la decadenza della definizione agevolata.
Contattato l’agente della riscossione, per il pagamento viene confermato l’utilizzo dei bollettini già in possesso dei contribuenti che hanno presentato istanza.