Con la pubblicazione del D.L. 167/2024 in Gazzetta Ufficiale è stata riaperta la possibilità di aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024.
Tale opportunità, però, è riservata solo ai soggetti che applicano gli Isa, rimanendo esclusi i contribuenti in regime forfetario.
L’adesione “tardiva” al CPB entro il 12 dicembre 2024 potrà avvenire esclusivamente mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa che contenga come unico elemento aggiuntivo il quadro P compilato, rappresentando lo stesso l’accettazione formale alla proposta di concordato.
Tuttavia, è ammessa anche la cosiddetta integrativa “a sfavore”, ossia quell’integrativa in cui vengono variati dati che generano un maggior imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minor credito, rispetto a quelli contenuti della dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.
Dopo aver aderito al CPB, torna in vigore la normativa prevista per questo istituto, secondo cui, se viene presentata una dichiarazione integrativa con un’importante differenza (superiore al 30%) rispetto ai redditi o al valore della produzione netta indicati nella proposta di concordato, si rischia la decadenza dal concordato stesso.
In ogni caso, l’adesione al CPB già effettuata non potrà essere in alcun caso revocata tramite dichiarazione integrativa, ma solo nel caso in cui si verifichino le condizioni di cessazione o decadenza previste dal decreto di riferimento, che comportino una riduzione del reddito effettivo rispetto a quello concordato, superiore al 30%.
Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) rimane la scadenza per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte.
Come evitare le sanzioni per il ritardo dei versamenti.
Non essendo prevista una “proroga” del termine dei versamenti, per le nuove adesioni sarà fondamentale rispettare la scadenza, al fine di evitare di ricorrere al ravvedimento operoso per i versamenti tardivi.
Ciò implica che è opportuno che la scelta “sostanziale” di aderire al CPB sia presa entro il 2 dicembre, versando entro tale data quanto dovuto sulla base della proposta accettata, fermo restando, naturalmente, che la dichiarazione integrativa possa essere inviata entro il 12 dicembre, nuovo termine di legge.
La modifica in itinere che riguarda le società di persone
Oltre alla riapertura dei termini, è in arrivo una modifica che riguarda da vicino la compagine sociale delle società di persone. È previsto che solo le variazioni in aumento della compagine sociale delle società di persone determini la causa di esclusione e di cessazione dal CPB, e non più la variazione in termini di numero dei membri che la compongono.
In tal senso, risulteranno irrilevanti gli accadimenti che comportano una riduzione della compagine sociale.
Tale novità, se divenisse definitiva, rimetterebbe in gioco soggetti precedentemente esclusi. Rimaniamo, dunque, in attesa.