L'articolo 1, comma 3, DPCM 21 novembre 2011, ha previsto che ai contribuenti che alla data del 25 novembre 2011 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM) hanno già provveduto al versamento dell'acconto senza la riduzione dei 17 punti percentuali, compete un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 117/E, del 30 novembre 2011, fornisce tale possibilità, mediante l'istituzione di due nuovi codici tributo, nonchè attraverso la ridenominazione del codice tributo già utilizzato per l'analoga disposizione prevista per il 2009.
I codici tributo da utilizzare in F24 sono i seguenti:
I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma "AAAA".
Si fa presente che nell'ipotesi in cui si sia provveduto, successivamente al 25 novembre 2011, al pagamento dell'acconto in misura piena, il maggior importo versato può essere recuperato esclusivamente in sede di saldo. Ciò in considerazione del fatto che il riconoscimento del credito d'imposta nella misura dell'eccedenza spetta soltanto per i pagamenti effettuati fino alla data del 25 novembre 2011.