In data 05/04/2013 è stato emanato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) un decreto ministeriale da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico e di quello dell’Economia e delle Finanze che si prefigge l’intento di ridurre la pressione fiscale e gli oneri generali di sistema elettrico (note come componenti A, UC, MCT) per talune tipologie di imprese aventi un consumo minimo di 2,4 milioni di kWh di energia.
Il decreto introduce una nuova definizione di quali sono le “imprese a forte consumo di energia”. Sono quelle che soddisfano contemporaneamente entrambi i requisiti:
- hanno un consumo annuo di almeno 2,4 milioni di kWh o di energia elettrica o di altra energia diversa da quella elettrica (sempre espressa in kWh) derivata dall’utilizzo dei prodotti energetici;
- hanno un rapporto tra costo effettivo del quantitativo di energia utilizzata nella propria attività e tra valore del fatturato annuo non inferiore al 3%.
Verso queste imprese, con successive disposizioni, dovrebbero scattare delle progressive agevolazioni sulle accise.
Il costo effettivo del quantitativo di energia utilizzata per la determinazione delle imprese a forte consumo di energia deve prendere in considerazione nell’anno di riferimento la somma del:
- costo sostenuto dall’impresa per i prodotti energetici (intesi come benzina, benzina senza piombo, cherosene, gasolio, olio combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas metano) impiegati come combustibile per riscaldamento o per alimentare motori fissi, impianti e macchinari usati nell’edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici; sono esclusi nella determinazione del costo i prodotti energetici utilizzati per l’autoproduzione di energia elettrica.
I costi presi in considerazione devono essere comprensivi di tutte le imposte ma devono essere al netto dell’IVA detraibile;
- costo per l’energia elettrica ottenuto dalla somma:
Qualora l’attività produttiva ha diversi punti di prelievo, il costo è calcolato facendone una media ponderata.
Tutti i costi sopra determinati, devono detrarre eventuali incentivi percepiti sulla produzione energetica e non ricompresi nel valore del fatturato.
Il valore del fatturato è da intendere come il volume d’affari relativo all’annualità di riferimento dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione IVA.
Inoltre anche per la rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico (costituiti per più del 90% dalla componente A3, cioè quella finalizzata alla promozione delle fonti rinnovabili, e in particolar modo del fotovoltaico) verrà applicata verso le imprese che soddisfano in contemporanea i seguenti requisiti, leggermente diversi da quelli sopra evidenziati:
- hanno un consumo annuo di almeno 2,4 milioni di kWh di energia elettrica (e non di altre forme di energia ricavate da prodotti energetici);
- hanno un rapporto tra costo complessivo annuo di energia elettrica (e non di altre forme di energia ricavate da prodotti energetici) e tra valore del fatturato annuo non inferiore al 2%.
Quindi per rientrare tra le aziende aventi diritto ad una rideterminazione di oneri generali di sistema si deve far riferimento alla sola energia elettrica, non ai consumi e alle spese sostenute per i prodotti energetici (intesi come benzina, benzina senza piombo, cherosene, gasolio, olio combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas metano).
Per le imprese che soddisferanno i requisiti appena riportati (riferiti agli oneri), l’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas provvederà ad emettere delle disposizioni tecniche che ridefiniscano gli oneri generali di sistema elettrico; nel fare questo l’Autorità dovrà agire imponendo una riduzione maggiore degli oneri verso soggetti con crescenti consumi e verso quanti hanno crescenti rapporti costi energia elettrica/fatturato. Tra i criteri si dovrà tener conto eventualmente anche dei settori di attività e del livello di tensione.
Le imprese che soddisferanno i requisiti di “impresa a forte consumo di energia” e quelle che soddisferanno i requisiti per avere diritto alla rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico potranno presentare una dichiarazione per ottenere l’iscrizione nell’elenco annuale che verrà istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
La dichiarazione dovrà essere presentata entro il mese di ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento e dovrà contenere alcune informazioni, tra le quali:
il codice Ateco, la quantità di energia utilizzata specificando quella per l’energia elettrica e quella derivata dall’utilizzo dei prodotti energetici, i valori dei rapporti costo energia/fatturato e quello costo energia elettrica/fatturato, i codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati all’impresa (e quindi alla p. IVA).
La stessa Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico provvederà poi a trasmettere annualmente tali elenchi verso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per i relativi controlli.