Riduzione del premio Inail in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Le domande devono essere presentate all’INAIL entro il 28/02/2012. Aziende in attività da oltre un biennio.

Con il decreto 03/12/2010 de Ministeri del lavoro e dell’economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/02/2011, è stata definita una diversa e più vantaggiosa (rispetto a prima) riduzione del tasso medio di tariffa.  I vantaggi di seguito riportati riguardano in particolare i soggetti che hanno trascorso i primi due anni dall’inizio dell’attività.

Trascorsi quindi i primi due anni dalla data di inizio attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata come segue:

Lavoratori – anno

Riduzione

Fino a 10

30%

da 11 a 50

23%

da 51 a 100

18%

da 101 a 200

15%

201 a 500

12%

oltre 500

7%

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione in questione, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento di riconoscimento della riduzione del tasso medio di prevenzione,  viene adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

Termine per la presentazione dell’istanza e a chi va inoltrata

Entro il 28/02 dell’anno per il quale la riduzione è richiesta (29 febbraio se è bisestile). L’istanza, a pena inammissibilità, deve essere presentata alla competente sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta. Per la definizione dell’istanza INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

Quando viene rilasciato il provvedimento di accoglimento o diniego dell’istanza

Il provvedimento viene comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

Da quando decorre la riduzione (se riconosciuta)

La riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Verifica della mancanza dei requisiti

In qualsiasi momento, venga riscontrata la mancanza dei requisiti previsti per la riduzione del premio, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili e amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Informazioni e assistenza possono essere richieste al settore sicurezza di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168420/430 – mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).