Il 7,01% è la misura stabilita per la riduzione del premio INAIL, che le imprese artigiane possono chiedere, in occasione dell’autoliquidazione 2011/2012, a condizione che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla richiesta di questo beneficio (regolazione 2011). Il biennio, nel quale non devono risultare infortuni denunciati, escluse le franchigie, è il 2009-2010.
Si precisa che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale che stabilisce la misura di riduzione del premio del 7,01%, ma la stessa è stata riportata nella guida all’autoliquidazione 2011/2012. Di conseguenza si ritiene che sia certa e in attesa della formalizzazione con apposita normativa.
Vale la pena di evidenziare che il beneficio in questione fa riferimento alla legge 296/2006, art. 1, comma 780 e 781, che riportiamo di seguito. Tale normativa stabilisce in particolare che le imprese richiedenti abbiano adottato piani pluriennali per la sicurezza, concordati con le parti sociali, ed inoltre, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.
Nella realtà la guida dell’INAIL per l’autoliquidazione 2011/2012, si limita ad evidenziare che le aziende possono richiedere il beneficio se sono in regola con la normativa sulla sicurezza e che non abbiamo avuto infortuni nell’ultimo biennio (al netto della franchigia). Di conseguenza si ritiene che non debba essere tenuto in considerazione l’aspetto relativo ai piani pluriennali, ma di limitare ogni valutazione all’aspetto degli infortuni dell’ultimo biennio, oltre che il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro).
Di seguito si riportano le norme di riferimento
Legge 296/2006 – art. 1 – comma 780 e 781
780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Andamento del beneficio nel corso degli anni
A completamento della informazione, si segnala che il decreto 02/12/2010 del ministero del lavoro, relativo alla riduzione dei premi ai sensi dell’art. 1, commi 780 e 781 (vedi sopra), della legge 296/2006, ha fatto il punto sulle misure riconosciute negli anni precedenti. Di seguito quindi riportiamo una tabella riepilogativa.
Anno |
Riduzione spettante (in percentuale) |
2008 |
2% |
2009 |
1,88% |
2010 |
2,10% |
2011 (in attesa di decreto) |
7,01% |