RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Concesso più tempo ai contribuenti per la rateizzazione dei carichi non pagati nei termini

Il D.Lgs. 110/2024 (Decreto di riforma della riscossione) modifica le regole che consentono la definizione dei ruoli emessi nei casi in cui il contribuente non disponga dell’intera somma necessaria alla definizione dei ruoli (la c.d. rateizzazione).

Somme da definire inferiori o uguali a euro 120.000

Se il contribuente dichiara di essere in una situazione di temporanea difficoltà e le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, sono di importo inferiore o pari a 120.000 euro, il contribuente può rateizzare il debito fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1.01.2029.

Somme da definire superiori a euro 120.000

Nei casi in cui Il contribuente dichiari e documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel caso di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superiori a 120.000 euro, può ripartire il debito fino a un massimo di 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta.

 

Lo stesso decreto legislativo, oltre a quanto appena riportato che riteniamo “a favore del contribuente”, concede all’ente creditore ed alla Agenzia della Riscossione ulteriori possibilità per ottenere dal contribuente quanto dovuto.

Nei fatti, il D.Lgs. 110/2024, mira a rendere più semplici le procedure amministrative e gli adempimenti connessi ai rimborsi di competenza delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo. Per conseguire efficacia, imparzialità ed efficienza della riscossione si prevede: l’incremento dei sistemi della riscossione, per “salvare” il credito, con tempestiva notifica della cartella di pagamento, non oltre il 9° mese successivo a quello di affidamento del carico o dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione (art. 2); la semplificazione delle procedure per i rimborsi; la semplificazione degli adempimenti per lo scambio debiti-crediti; il discarico automatico o anticipato delle somme affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione (art. 3).

È stabilito (nuovo art. 28-ter Dpr 602/73) che: in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, e, in caso affermativo, trasmette in via telematica una segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo (c. 1); ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare la proposta (c. 2); in caso di accettazione della proposta, l’agente movimenta le somme di cui al c. 1 e le riversa all’ente creditore, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo (c. 3); in caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione. In questo caso, le somme restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva (c. 4).

  • Data inserimento: 19.08.24
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