PREMESSA
Con il provvedimento n. 140973, del 17 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per il rimborso della quota di imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (ai sensi dell’art. 2 comma 1-quater del D.L. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011).
Vale la pena ricordare che la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha lo scopo di affermare, in deroga al principio generale di indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dalle imposte statali, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato. In particolare, la norma consente, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi delle società (IRES) e delle persone fisiche (IRPEF) di una quota parte dell’IRAP corrispondente all’imposta analiticamente calcolata sul costo per lavoro dipendente e assimilato. La deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri ordinari.
Il comma 1-bis, al fine di coordinare il nuovo regime di deducibilità dell’IRAP con quello di cui all’articolo 6 del D.L. n. 185/2008, elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato. Pertanto, la deducibilità dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta applicabile - a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 - alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.
In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 comma 12 del D.L. n. 16/2012, è stato stabilito che la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201 del 2011 (28 dicembre 2011) era pendente il termine di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione.
Si ricorda che le istanze di rimborso devono essere presentate entro 48 mesi dalla data del versamento. Per i versamenti in acconto, il citato termine decorre dal momento del versamento del saldo, come precisato nella risoluzione n. 459 del 2008.
A CHI SPETTA IL RIMBORSO
Il rimborso spetta ai seguenti soggetti:
La deduzione dell’Irap spetta anche ai soggetti diversi da quelli elencati, a condizione che determinino la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).
CONDIZIONE PER L’ACCESSO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RIMBORSO
Essenziale per l’accesso al rimborso è che i versamenti (saldo e acconto IRAP), da dedursi - limitatamente alla quota imponibile relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato - ai fini del ricalcolo delle imposte dovute nell’esercizio per cui ne è avvenuto il pagamento, siano “influenzati” dal sostenimento di costi per il personale dipendente e assimilato. In caso contrario, il rimborso non compete in quanto l’esborso (a saldo o in acconto) non è deducibile.
In pratica, è necessario determinare, per il saldo e per gli acconti, l’ammontare del versamento ascrivibile al costo del personale. Tale somma sarà deducibile ai fini delle imposte dirette e sarà quella che determinerà il ricalco delle imposte dirette.
Esempio:
Una ditta individuale, nel corso del 2010, ha versato:
L’impresa potrà dedurre, ai fini del ricalcolo dell’IRPEF e delle relative addizionali, una somma pari a 2.200 euro (700 + 1.500) in relazione al periodo d’imposta 2010.
PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI DAL RICALCOLO
Il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201/2011) non è scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso.
In proposito, si ricorda che per i versamenti in acconto il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo. Pertanto, per gli acconti relativi al periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2007, anche se versati anteriormente a tale data, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell’imposta a saldo (giugno 2008 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Pertanto, in generale, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sono ammessi in deduzione, partendo dai più datati, i seguenti versamenti (limitatamente alla quota di IRAP imputabile al costo del lavoro):
Per la dichiarazione da presentarsi per il 2012 – IRAP 2013 – la quota deducibile sarà considerata direttamente in sede di calcolo dell’imposta dovuta per tale anno.
Modalita’ e termini di prentazione dell’istanza telematica
L’istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro:
Al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, viene disposta una differenziazione dei termini iniziali di invio delle istanze per ciascuna area geografica nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale (si veda in calce alla presente la tabella con le date di apertura del canale telematico suddiviso per ambiti territoriali e, per alcuni territori, per tipologia di soggetto).
Le istanze si considerano presentate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra:
- l’attivazione della procedura telematica, secondo quanto sopra riportato;
- l’invio della stessa istanza.
Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quelle previste per l’avvio della procedura telematica, alle istanze contenute nel relativo flusso telematico viene assegnata, per l’area geografica di riferimento, l’ultima posizione del suddetto ordine di priorità.
Per le istanze pervenute nei termini, l’Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti.
Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste.
CONTRIBENTI CHE HANNO USUFRUITO DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DEL 10%
Le istruzioni al modello di istanza analizzano il caso in cui il contribuente, che presenta la domanda di rimborso, abbia già usufruito della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata (di cui all’art. 6 del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009):
In proposito, viene precisato che, ai fini del rimborso, la quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 1-ter del D.L. n. 201/2011, deve essere determinata al netto del 10% dell’IRAP già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’imposta, nel caso in cui la deduzione forfetaria sia stata giustificata, esclusivamente, dalla partecipazione al valore della produzione netta di spese per il personale dipendente e assimilato non ammesse in deduzione.
In altre parole, unicamente nel caso in cui la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli costi per il personale dipendente e assimilato, nel calcolo dell’IRPEF/IRES rimborsabile le due deduzioni non possono essere cumulate, con il risultato che la quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 201/2011 deve essere determinata al netto dell’IRAP già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’imposta.
Atteso che, a regime (vale a dire, a partire da UNICO 2013), le modalità di calcolo dell’ammontare deducibile non mutano, quanto sopra riportato consente di affermare che, per il periodo d’imposta 2012 e i successivi, la deduzione forfetaria del 10% e quella analitica sono tra loro cumulabili. Come peraltro confermato dal fatto che a seguito alle modifiche apportate dal citato art. 2, commi 1-bis e 1-ter, a decorrere dal 2012, la quota deducibile pari al 10% dell’IRAP versata non è più forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, ma solo all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Data di apertura del canale telematico |
Orario di apertura del canale telematico |
Regioni, Province e Comuni |
18 Gennaio 2013 |
Ore 12,00 |
Marche |
21 Gennaio 2013 |
Ore 12,00 |
Molise, Abruzzo, Calabria, Basilicata |
23 Gennaio 2013 |
Ore 12,00 |
Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento |
01 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Sradegna, Umbria |
04 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Le Persone Fisiche della Toscana |
05 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
I Soggetti diversi dalle Persone Fisiche della Toscana |
06 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Liguria |
07 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Puglia |
08 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Le Persone Fisiche del Piemonte |
18 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
I Soggetti diversi dalle Persone Fisiche del Piemonte |
19 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Sicilia |
20 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Le Persone Fisiche dell’Emilia Romagna esclusa la Provincia di Bologna |
21 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
I Soggetti diversi dalle Persone Fisiche dell’Emilia Romagna esclusa la Provincia di Bologna |
22 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Provincia di Bologna |
25 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
Le Persone Fisiche del Veneto |
26 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
I Soggetti diversi dalle Persone Fisiche del Veneto escluse le Province di Verona, Vicenza e Treviso |
27 Febbraio 2013 |
Ore 12,00 |
I Soggetti diversi dalle Persone Fisiche del Veneto delle Province di Verona, Vicenza e Treviso |
04 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
Lazio esclusa la Provincia di Roma |
05 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
Le Persone Fisiche della Provincia di Roma |
06 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
I Soggetti diversi dalle Persone Fisiche della Provincia di Roma |
07 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
Le Persone Fisiche della Campania |
08 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
I Soggetti diversi dalle Persone Fisiche della Campania |
11 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
Provincie di Varese, Como e Monza della Brianza |
12 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
Comune di Milano |
13 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
Provincie di Lodi, Pavia e Milano, escluso il Comune di Milano |
14 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
Provincie di Bergamo, Sondrio e Lecco |
15 Marzo 2013 |
Ore 12,00 |
Provincie di Brescia, Cremona e Mantova |