Viene modificato il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 differendo al 1° aprile 2017 l’obbligatorietà della trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.