RIPRISTINATI I LIMITI DEL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI PREVISTI DALL’ART. 183 DEL D.LGS, 152/2006.

La legge di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n° 34 - c.d. “Decreto Rilancio” – ristabilisce i parametri in vigore prima della pandemia.

Nello specifico, l'art. 228-bis della legge 17 luglio 2020 n.77 ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

Vengono quindi riattivate le disposizioni previste dall’art. 183, co.1, lett.bb), num. 2, del Codice dell’Ambiente: “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”

  • Data inserimento: 27.07.20