In tema di formazione e trasmissione delle fatture elettroniche i soggetti con liquidazione Iva mensile potranno usufruire di agevolazioni nell’applicazione di sanzioni fino alle operazioni effettuate nel mese di settembre.
Momento di effettuazione delle operazioni
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, per le operazioni nazionali, corrisponde:
Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l’effettuazione è all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Termine di emissione delle fatture
Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, la fattura immediata è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre per la fattura differita (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto) è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. La data di effettuazione dell’operazione deve essere riportata in fattura, se diversa dalla data fattura.
In caso di fattura emessa con modalità diversa da quella elettronica, la fattura si intende non emessa, per cui si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 D.Lgs. 471/1997.
Sanzioni per ritardata emissione
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva con un minimo di € 500. In presenza di operazioni non imponibili/esenti/non soggette/inversione contabile la sanzione è del 5% del corrispettivo con un minimo di € 500,00.
Per le operazioni effettuate nel primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni per ritardata emissione di fattura:
Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.
Riduzione della sanzione
Secondo la circolare n. 14/E/2019 è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni dell’80% per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, la riduzione di cui sopra si applicano fino al 30 settembre 2019.
La circolare n. 14/E/2019, evidenzia che:
Pertanto, si applicheranno le sanzioni per ritardata emissione di fattura, ridotte dell’80%, ai contribuenti che entro il 16 novembre, fattureranno:
Infine, si evidenzia, in riferimento alla data di sabato 16 novembre, che i versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Tale precisazione ovviamente vale per tutte le date riferite a termini di scadenza dei vari adempimenti.
Ravvedimento operoso della sanzione
È impregiudicata la possibilità di sanare i ritardi di emissione con il ravvedimento operoso, versando le sanzioni previste ridotte a 1/9 nel caso di perfezionamento del ravvedimento entro 90 giorni dall’errore commesso (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs 472/1997).