Scade al 30 novembre la Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA del III Trimestre 2017.

Scade al 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2017

L'art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente. Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta, cioè da tutti i contribuenti che esercitano un’attività rientrante nel campo di applicazione dell’imposta (attività di impresa, attività artistiche e professionali) a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, non è più utilizzabile il portale Entratel, ma dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-ter, D.L. n. 471/1997, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000. Tali importi sono ridotti alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

  • Data inserimento: 27.11.17
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3644