Con la risoluzione 20 dicembre 2010 n. 134/E, l’Agenzia delle entrate ha precisato che quando l’operazione principale consiste nel trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-UE questa è qualificabile come una cessione all’esportazione.
Per l’Agenzia delle entrate tale assunto ha una propria base giuridica nella normativa comunitaria. In particolare, l’art. 146, par. 1, lettera a), della Direttiva 2006/112/CEE, considera tali “le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità”. Pertanto, tenuto conto che la prestazione di trasporto dei beni è collegata ad una cessione all’esportazione, la stessa prestazione gode del regime agevolato di cui all’art. 9, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che considera, tra l’altro, non imponibili “i trasporti relativi a beni in esportazione”. La disciplina generale relativa all’IVA intracomunitaria sulle prestazioni di servizi prevede che, se le operazioni di trasporto di beni sono rese fra soggetti passivi di imposta, le prestazioni relative al trasporto intracomunitario e non intracomunitario di beni rilevano territorialmente in base alla regola generale del luogo di stabilimento del committente del servizio (art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972). Il chiarimento è stato sollecitato da una società che vende all’ingrosso materiali lapidei ed ha come unico mercato di riferimento un Paese extracomunitario, l’Arabia Saudita. Tale attività si attua attraverso l’acquisto dei beni presso un fornitore operante in uno Stato membro UE e il successivo trasferimento dei medesimi nel mercato saudita, senza transitare per il territorio italiano, a cura di un proprio agente mandatario senza rappresentanza. La società ha, infatti, attribuito l’incarico ad un agente di provvedere alla spedizione della merce, tramite nave, direttamente dal Paese membro del fornitore al Paese extra-UE. L’Agenzia qualifica il rapporto giuridico intercorrente tra la società italiana e l’agente tra quelle rientranti nella categoria del mandato senza rappresentanza, nel quale il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante. Nella risoluzione è chiarito che, in questo caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972. In forza di tale rapporto contrattuale, quindi, la natura giuridica delle prestazioni rese dal mandatario al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute in nome proprio e per conto del mandante stesso (cfr. ris. 27 agosto 2009 n. 242/E). Ciò premesso, posto che la prestazione relativa al trasferimento dei beni resa nei propri confronti dall’agente si considera effettuata in Italia, in base alla regola del luogo di stabilimento del committente soggetto passivo (art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972), la società ha chiesto conferma se a tale prestazione fosse appunto applicabile la disposizione dell’articolo 9, primo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 che qualifica non imponibili i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta in dogana. L’Agenzia delle entrate ha confermato la tesi avanzata dalla società istante. In pratica, il trasferimento di materiale lapideo, acquistato da una società in un altro Paese Ue e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l’Arabia Saudita, fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all’operazione principale che, in questo caso, è una cessione all’esportazione.Nella fattispecie esaminata, l’Agenzia risponde inoltre in relazione agli adempimenti formali, rilevando che, per la predetta prestazione di servizio, esiste l’obbligo di autofatturazione per il committente nazionale, benché la medesima non sia imponibile (artt. 17, comma 2, e 21, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972).
Quanto precede vale a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si applicano le normali regole in tema di fatturazione.
In merito infine all’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, è stato osservato che il medesimo non sussiste per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; cfr. circolare n. 36 del 2010, parte I, punto 5).