Con la stipula dell’accordo regionale del 31 agosto u.s., si pone fine all’annosa questione del versamento al fondo di previdenza complementare delle quote contrattuali stabilite in sede di rinnovo del CCNL di settore. Ricordiamo a tal proposito che il CCNL 24.01.2014, modificato e integrato con accordo del 16/10/2014, ha istituito, con decorrenza gennaio 2015, un “contributo contrattuale” da versare al Fondo di previdenza nazionale Prevedi, per il tramite del sistema delle Casse Edili, a favore di tutti i lavoratori edili soggetti all’applicazione del citato contratto collettivo . Nel Veneto, con due distinti accordi, stipulati rispettivamente in data 26 gennaio e 2 marzo 2015, si è prorogato l’adempimento, in attesa della definizione di un più articolato Accordo regionale che potesse consentire al lavoratore di operare la scelta volontaria in merito all’adesione ad un Fondo di previdenza complementare, salvaguardando, nel contempo, coloro che già risultavano iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di natura contrattuale (Solidarietà Veneto).
L’accordo del 31 agosto consente ora di sbloccare la situazione, anche se non risolve la questione della scelta in capo al lavoratore per ciò che concerne l’adesione al Fondo di previdenza complementare. Nello specifico l’accordo prevede:
Per quanto riguarda le specifiche tecniche riguardanti le modalità applicative del versamento del contributo, in allegato si riporta il protocollo tecnico redatto ad integrazione dell’accordo del 31 agosto sopra citato.
Per ciò che attiene al versamento delle quote arretrate, Edilcassa Veneto, con propria circolare del 1° settembre (consultabile sul sito di Edilcassa), nel riepilogare i punti dell’accordo, pubblica la tabella con le quote da accantonare e precisa che al momento non tecnicamente possibile effettuare il versamento delle quote arretrate relative ai mesi da gennaio a luglio, le stesse pertanto saranno saldate con la mensilità di settembre (salvo ulteriori indicazioni).