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Settore Edilizia artigiano e pmi: Accordo regionale del 31 agosto 2015 che disciplina il versamento delle quote contrattuali al fondo di previdenza complementare.

Il 31 agosto u.s. è stato siglato a livello regionale un accordo che pone fine alla questione dei versamenti del contributo contrattuale al fondo di previdenza complementare, per il tramite delle Casse Edili.

Con la stipula dell’accordo regionale del 31 agosto u.s., si pone fine all’annosa questione del versamento al fondo di previdenza complementare delle quote contrattuali stabilite in sede di rinnovo del CCNL di settore. Ricordiamo a tal proposito che il CCNL 24.01.2014, modificato e integrato con accordo del 16/10/2014, ha istituito, con decorrenza gennaio 2015, un “contributo contrattuale” da versare al Fondo di previdenza nazionale Prevedi, per il tramite del sistema delle Casse Edili, a favore di tutti i lavoratori edili soggetti all’applicazione del citato contratto collettivo . Nel Veneto, con due distinti accordi, stipulati rispettivamente in data 26 gennaio e 2 marzo 2015, si è prorogato l’adempimento, in attesa della definizione di un più articolato Accordo regionale che potesse consentire al lavoratore di operare la scelta volontaria in merito all’adesione ad un Fondo di previdenza complementare, salvaguardando, nel contempo, coloro che già risultavano iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di natura contrattuale (Solidarietà Veneto).

L’accordo del 31 agosto consente ora di sbloccare la situazione, anche se non risolve la questione della scelta in capo al lavoratore per ciò che concerne l’adesione al Fondo di previdenza complementare. Nello specifico l’accordo prevede:

  • Che il contributo mensile a carico del datore di lavoro, destinato a sostenere la Previdenza complementare, sia versato mensilmente alle Casse Edili, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2015. Il versamento è dovuto per operai, impiegati ed apprendisti in forza.
  • In considerazione del rinvio operato dagli accordi di gennaio e marzo 2015, con il versamento  del mese di agosto, saranno versate le quote arretrate relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo; con il versamento del mese di settembre, saranno raccolte le quote arretrate dei mesi da aprile e luglio.
  • Il contributo mensile versato alle Casse Edili sarà accantonato in una specifica “gestione speciale”, basata su conti individuali
  • Le quote raccolte saranno trattate come segue:
  1. qualora il lavoratore abbia già aderito ad un Fondo negoziale di previdenza complementare (vedi Solidarietà Veneto), la quota contrattuale di cui sopra sarà destinata al Fondo di cui il lavoratore comunica l’effettiva adesione;
  2. nel caso in cui il lavoratore non abbia già aderito ad un Fondo negoziale di previdenza complementare, le quote di competenza saranno versate al Fondo Prevedi

Per quanto riguarda le specifiche tecniche riguardanti le modalità applicative del versamento del contributo, in allegato si riporta il protocollo tecnico redatto ad integrazione dell’accordo del 31 agosto sopra citato.

Per ciò che attiene al versamento delle quote arretrate, Edilcassa Veneto, con propria circolare del 1° settembre (consultabile sul sito di Edilcassa), nel riepilogare i punti dell’accordo, pubblica la tabella con le quote da accantonare e precisa che al momento non  tecnicamente possibile effettuare il versamento delle quote arretrate relative ai mesi da gennaio a luglio, le stesse pertanto saranno saldate con la mensilità di settembre (salvo ulteriori indicazioni).

  • Data inserimento: 04.09.15