Nella sostanza l’accordo impegna le parti a trasferire le informazioni in possesso di ognuna delle stesse, in funzione del Sistri. In particolare regioni, province, comuni e Arpa accedono al Sistri, attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle informazioni ivi contenute. I contenuti minimi disponibili tramite il catasto telematico, relativi alle attività di produzione e gestione dei rifiuti, comprendenti almeno le informazioni già contenute nei MUD.
Per l’esercizio delle funzioni attribuite, in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli illeciti commessi in violazione della normativa sui rifiuti, Province e Arpa accedono alle informazioni contenute nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione del Sistri secondo quanto previsto all’articolo 188-bis, comma 3, del dlgs 152/2006.
L’accordo prevede che al Sistri dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, attraverso l’interconnessione con il catasto telematico.
Le Regioni e le Province ed i Comuni quando competenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponibile le informazioni relative entro tre mesi dalla data del presente accordo (sono previste specifiche modalità per gli enti non dotati di sistemi informativi strutturati). Successivamente le informazioni dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dall’efficacia dei relativi provvedimenti.
L’accordo ha durata triennale ed è tacitamente rinnovato. Rimane salva la possibilità di integrarlo e modificarlo.
L’accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 05/09/2011, con il titolo “accordo 27/07/2011 fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del dlgs 28/08/1997, n. 281”
Dlgs 152/2006 - art. 188-bis, comma 3
“Il soggetto che aderisce al Sistri di cui al comma 2, lettera a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del Sistri di cui al comma 2, lettera a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del Sistri sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal dlgs 13/01/2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.”