Sistri: deposito di rifiuti di attività intermodali di carico e scarico, di trasbordo, di soste tecniche nei porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci

Con il decreto del Ministero dell’ambiente del 24/04/2014, sono state definite le modalità di applicazione a regime del Sistri al trasporto intermodale

All’articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 152 del 2006, viene stabilito che “sono tenuti ad aderire al Sistri, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.

Di seguito si riportano le disposizioni attuative emanate con il decreto del Ministero dell’ambiente 24/04/2014, in applicazione dell’obbligo di adesione al Sistri, per i soggetti di cui sopra:

1. Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale dicarico e scarico, di trasbordo, e di soste  tecniche all'interno diporti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione escali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidatiin attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresanavale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è undeposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi iltermine finale di trenta giorni.

2. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sonoaffidati in attesa della presa in carico degli  stessi da parte diun'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivotrasporto, sono  posti a carico dei precedenti detentori e delproduttore dei rifiuti, in solido tra loro.

3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data  d'inizio dell'attività dideposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se allascadenza di tale  termine i rifiuti non sono presi in caricodall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuanoil successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidatideve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltrele successive 24 ore, al  produttore nonché, se esistente,all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che haorganizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giornisuccessivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deveprovvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il  successivotrasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al comma3, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al comma3, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamenteobbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività distoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'art. 256 deld.lgs. n. 152 del 2006.

5. E' fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sonoaffidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantireche il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispettodelle norme di tutela ambientale e sanitaria.

6. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventualiresponsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché deglialtri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazionedegli obblighi assunti nei confronti del produttore.

7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore,dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati,riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRIdi rispettiva competenza.

 

Deposito preliminare

Il deposito preliminare si configura come una operazione di stoccaggio come definito dall’articolo 183 del decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Si riporta di seguito la definizione di stoccaggio:

“”stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla Parte quarta del presente decreto (D.lgs 152/2006), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C della medesima Parte quarta”

Si evidenzia che nel caso di deposito preliminare a seguito del trasporto intermodale, se si seguono le indicazioni di cui sopra, ovvero quelle specificate nell’articolo  del decreto del Ministero dell’ambiente 24/04/2014, non si è soggetti alla sanzioni previste per la mancanza di autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti.

  • Data inserimento: 09.06.14