Fra i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, non sono contemplate le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi. Possono comunque aderire al Sistri volontariamente. Questo opportunità è prevista all’articolo 1, comma 4, del decreto 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente. Tale indicazione è confermata dall’art. 16, comma 1, del dlgs 205/2010, che modifica e sostituisce alcuni articoli del testo unico sull’ambiente. In particolare il nuovo art. 188/ter, comma 2, lettera b) del dlgs 152/2006, estende la possibilità di aderire volontariamente al Sistri, non più solo alle aziende che trasportano propri rifiuti speciali non pericolosi, ma anche agli enti:
“possono aderire al Sistri,….su base volontaria..gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8.”
Purtroppo con l’articolo 190 del dlgs 152/2006, viene precisato che “ i soggetti …che non hanno aderito su base volontaria al Sistri (quindi anche chi effettua il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. ….Se la produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, questi soggetti, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,…..”.
Ci troviamo quindi in una situazione in cui, quello che alcuni anni fa si era ottenuto, cioè l’eliminazione di tale obbligo, viene oggi riproposto come nulla fosse. Ogni commento è ovviamente superfluo, in quanto la decisione di riproporre tale adempimento, è veramente incredibile.
Il nuovo obbligo entrava in vigore il 25 dicembre 2010, ma con il decreto del Ministero dell’ambiente del 22/12/2010 (entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione – 28/12/2010) è stato prorogato al 31 maggio 2011.
Non si condivide dunque l’interpretazione che diversi soggetti stanno sostenendo, con la quale propongono l’immediato obbligo di tenuta del registro dei rifiuti per il trasporto di quelli propri non pericolosi, per il solo fatto che ancora non abbiano aderito al Sistri (sempre che poi lo facciano).
Per completezza di informazione si riporta il nuovo comma 8, dell’art. 212, del dlgs 152/2006:
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 21 della legge 241 del 1990: …a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi……. . L’iscrizione deve essere rinnovata ogni dieci anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14/04/2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”