SOSPENSIONE DEGLI INVII DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’ E COMPLIANCE

Cosa prevede il Decreto Adempimenti

Non capita spesso di trovarsi ad illustrare una misura che va nella direzione di un nuovo “galateo” fiscale ovvero misure di buon senso che semplificano la vita ai contribuenti.

Salvo situazioni di indifferibilità e urgenza, ad agosto e dicembre sono sospesi gli invii delle comunicazioni sulle liquidazioni delle imposte e delle lettere per l’adempimento spontaneo.

In linea con quanto stabilito dalla legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023), l’articolo 10 del decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati emessi dall’Agenzia delle entrate. La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha fornito le prime istruzioni operative, soffermandosi, tra l’altro, sulle eccezioni e il coordinamento con le altre forme di sospensione vigenti.

Come chiarito dai dossier ai lavori parlamentari del disegno di legge delega, questo intervento concede ai contribuenti e ai loro intermediari, in prossimità dei periodi festivi, una tregua da alcuni obblighi collegati ai controlli fiscali.

In attuazione di tale principio direttivo è intervenuto l’articolo 10 del decreto delegato Adempimenti che, con il comma 1, ha stabilito che, “salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio di alcuni atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate”.

Quali sono i casi di indifferibilità ed urgenza

Vi sono, tuttavia, dei casi in presenza dei quali l’Agenzia può comunque procedere all’invio dei predetti atti, anche durante il periodo di sospensione. Si tratta delle ipotesi che l’articolo 10 definisce “di indifferibilità e urgenza”.

Nel fornire istruzioni operative, la circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti casi di indifferibilità e urgenza:

  • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Il coordinamento con le altre analoghe disposizioni

In base al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti la sospensione di agosto e dicembre si affianca a quelle già previste nell’ordinamento tributario. Si tratta, in particolare, delle sospensioni, previste nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre dell’anno:

  • dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e formale della dichiarazione e a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
  • dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni, richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.

Ciò implica, chiarisce la circolare, che qualora l’Agenzia delle entrate, ravvisando situazioni di indifferibilità e urgenza, invii e notifichi ad agosto le comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni, il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute in esito a tali comunicazioni inizierà a decorrere a partire dal 5 settembre successivo, e non dalla data di notifica della stessa comunicazione.

  • Data inserimento: 20.05.24
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