Non capita spesso di trovarsi ad illustrare una misura che va nella direzione di un nuovo “galateo” fiscale ovvero misure di buon senso che semplificano la vita ai contribuenti.
Salvo situazioni di indifferibilità e urgenza, ad agosto e dicembre sono sospesi gli invii delle comunicazioni sulle liquidazioni delle imposte e delle lettere per l’adempimento spontaneo.
In linea con quanto stabilito dalla legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023), l’articolo 10 del decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati emessi dall’Agenzia delle entrate. La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha fornito le prime istruzioni operative, soffermandosi, tra l’altro, sulle eccezioni e il coordinamento con le altre forme di sospensione vigenti.
Come chiarito dai dossier ai lavori parlamentari del disegno di legge delega, questo intervento concede ai contribuenti e ai loro intermediari, in prossimità dei periodi festivi, una tregua da alcuni obblighi collegati ai controlli fiscali.
In attuazione di tale principio direttivo è intervenuto l’articolo 10 del decreto delegato Adempimenti che, con il comma 1, ha stabilito che, “salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio di alcuni atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate”.
Quali sono i casi di indifferibilità ed urgenza
Vi sono, tuttavia, dei casi in presenza dei quali l’Agenzia può comunque procedere all’invio dei predetti atti, anche durante il periodo di sospensione. Si tratta delle ipotesi che l’articolo 10 definisce “di indifferibilità e urgenza”.
Nel fornire istruzioni operative, la circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti casi di indifferibilità e urgenza:
Il coordinamento con le altre analoghe disposizioni
In base al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti la sospensione di agosto e dicembre si affianca a quelle già previste nell’ordinamento tributario. Si tratta, in particolare, delle sospensioni, previste nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre dell’anno:
Ciò implica, chiarisce la circolare, che qualora l’Agenzia delle entrate, ravvisando situazioni di indifferibilità e urgenza, invii e notifichi ad agosto le comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni, il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute in esito a tali comunicazioni inizierà a decorrere a partire dal 5 settembre successivo, e non dalla data di notifica della stessa comunicazione.