Sulla falsariga delle precedenti sospensioni dei versamenti, il DL 157/2020 (cd. “decreto Ristori Quater”) ha disposto all'articolo 2, anche la sospensione dei termini di versamento in scadenza al 16/12 di imposte e contributi di competenza del sostituto di imposta:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.12.2020
Possono beneficiare della sospensione
1. Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con perdita di fatturato (almeno 33%)
soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
2. Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con avvio dell'attività dopo il 30.11.2019
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che
3. Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con attività sospesa da DPCM 3.11.2020
soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio dello stato
Per questi soggetti non si considerano i parametri relativi all’entità dei ricavi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Si tratta delle seguenti attività economiche:
4. Soggetti che svolgono servizi di ristorazione nelle Regioni arancioni e rosse
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (e Province Autonome) nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni arancioni e rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.
Regione o Provincia autonoma | Zona di appartenenza al 26.11.2020 |
Abruzzo | rossa |
Basilicata | arancione |
Bolzano | rossa |
Calabria | rossa |
Campania | rossa |
Emilia Romagna | arancione |
Friuli Venezia Giulia | arancione |
Liguria | arancione |
Lombardia | rossa |
Marche | arancione |
Piemonte | rossa |
Puglia | arancione |
Sicilia | arancione |
Toscana | rossa |
Umbria | arancione |
Valle d’Aosta | rossa |
Per questi soggetti non si considerano i parametri relativi all’entità dei ricavi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
I soggetti che esercitano queste attività al di fuori delle aree "arancioni e rosse", potranno accedere alla sospensione solo se hanno anche i requisiti di cui al punto 1) o 2).
5. Soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (e Province Autonome) rosse ed esercitano:
I soggetti che esercitano queste attività al di fuori delle regioni sopra riportate, potranno accedere alla sospensione solo se hanno anche i requisiti di cui al punto 1) o 2).
Regione o Provincia autonoma | Zona di appartenenza al 26.11.2020 |
Abruzzo | rossa |
Bolzano | rossa |
Calabria | rossa |
Campania | rossa |
Lombardia | rossa |
Piemonte | rossa |
Toscana | rossa |
Valle d’Aosta | rossa |
VERSAMENTO IMPORTI SOSPESI
La ripresa dei versamenti sospesi dovrà avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi,
Restiamo in attesa da parte degli Enti preposti delle istruzioni per la gestione della ripresa dei versamenti e delle eventuali rateazioni a marzo 2021.