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Approvo

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOSTITUTO DI IMPOSTA IN SCADENZA AL 16 DICEMBRE 2020

Il DL “RISTORI QUATER” detta le condizioni per l’accesso alla sospensione del versamento

Sulla falsariga delle precedenti sospensioni dei versamenti, il DL 157/2020 (cd. “decreto Ristori Quater”) ha disposto all'articolo 2, anche la sospensione dei termini di versamento in scadenza al 16/12 di imposte e contributi di competenza del sostituto di imposta:

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • contributi previdenziali e assistenziali (contributi di competenza del mese di novembre).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16.12.2020

Possono beneficiare della sospensione

1. Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con perdita di fatturato (almeno 33%)

soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che
  • hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

 2. Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con avvio dell'attività dopo il 30.11.2019

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che

  • hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

 3. Soggetti operanti nell'intero territorio nazionale con attività sospesa da DPCM 3.11.2020

soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio dello stato

Per questi soggetti non si considerano i parametri relativi all’entità dei ricavi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Si tratta delle seguenti attività economiche:

  • attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lett. c);
  • attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (articolo 1, comma 9, lett. f);
  • attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lett. l);
  • spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (articolo 1, comma 9, lett. m);
  • attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso (articolo 1, comma 9, lett. n);
  • attività convegnistica in presenza (articolo 1, comma 9, lett. o);
  • mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 (articolo 1, comma 9, lett. r);
  • impianti nei comprensori sciistici (articolo 1, comma 9, lett. oo).

 

4. Soggetti che svolgono servizi di ristorazione nelle Regioni arancioni e rosse

soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (e Province Autonome) nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni arancioni e rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute.

Regione o Provincia autonoma  Zona di appartenenza al 26.11.2020
Abruzzo rossa
Basilicata  arancione
Bolzano rossa
Calabria rossa
Campania rossa
Emilia Romagna arancione
Friuli Venezia Giulia arancione
Liguria arancione
Lombardia rossa
Marche arancione
Piemonte rossa
Puglia arancione
Sicilia arancione
Toscana rossa
Umbria arancione
Valle d’Aosta rossa

Per questi soggetti non si considerano i parametri relativi all’entità dei ricavi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

I soggetti che esercitano queste attività al di fuori delle aree "arancioni e rosse", potranno accedere alla sospensione solo se hanno anche i requisiti di cui al punto 1) o 2).

 

5. Soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (e Province Autonome) rosse ed esercitano:

  • attività di commercio al dettaglio di cui all’allegato 2) DL 149/2020, come aggiornato dal DL 154/2020
  • oppure di l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator

I soggetti che esercitano queste attività al di fuori delle regioni sopra riportate, potranno accedere alla sospensione solo se hanno anche i requisiti di cui al punto 1) o 2).

Regione o Provincia autonoma  Zona di appartenenza al 26.11.2020
Abruzzo rossa
Bolzano rossa
Calabria rossa
Campania rossa
Lombardia rossa
Piemonte rossa
Toscana rossa
Valle d’Aosta rossa

 

VERSAMENTO IMPORTI SOSPESI

La ripresa dei versamenti sospesi dovrà avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi,  

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 Restiamo in attesa da parte degli Enti preposti delle istruzioni per la gestione della ripresa dei versamenti e delle eventuali rateazioni a marzo 2021.

 

 

 

  • Data inserimento: 04.12.20