L'adempimento, si ricorda, è stato introdotto dall'art. 21, del D.L. n. 78/2010, al fine di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA.
Successivamente, l'art. 2, comma. 6, del D.L. n. 16/2012, ha disposto, a decorrere dal 2012, l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali:
Con il Provvedimento del 2.8.2013, n. 94908, viene chiarito che l'emissione della fattura, o di altro idoneo documento, determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione. Con riferimento all'anno 2012, il Provvedimento stabilisce che lo Spesometro va inviato:
A regime (2013 e successivi) la comunicazione va effettuata:
La comunicazione può essere effettuata in forma analitica o aggregata. La scelta di una modalità di invio vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
A decorrere dalle operazioni relative all'anno 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono, secondo le modalità e nei termini previsti per lo spesometro, utilizzare, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21.11.2011.
La comunicazione relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi è effettuata, a partire dalle operazioni annotate dall'1.10.2013, utilizzando il modello allegato al provvedimento in oggetto. La predetta comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.
I soggetti passivi Iva comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.10.2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori definiti black list.
Il Provvedimento in esame prevede che per il 2012 e 2013 i commercianti al minuto e le agenzia di viaggio debbano comunicare le fatture solo se di importo pari o superiore a 3.600, al lordo dell'Iva.
Sono esonerati da tale adempimento i contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio nonché gli enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale.