Il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministero dell’interno 09/04/1994 (quindi l’11/05/1994), che non abbiano ancora completato l’adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi, è stato emanato con decreto del Ministero dell’interno 16/03/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30/03/2012.
Con la conversione in legge n. 15/2014 del decreto legge n. 150/2013 (mille proroghe), entrata in vigore il 01/03/2014, il termine per l’adeguamento è stato prorogato al 31/12/2014.
Per poter usufruire di questa proroga, le strutture turistico ricettive di cui sopra dovevano presentare una domanda entro il 31/10/2012 al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. I Vigili del Fuoco dovevano esprimere il loro parere sull’ammissione al Piano entro 60 giorni.
In caso di omessa presentazione dell’istanza e di mancata ammissione al predetto piano straordinario antincendio, nonché di mancato od incompleto adeguamento delle strutture alla data del 31/12/2014, verranno applicate le sanzioni previste all’articolo 4 del DPR n. 151/2011.
In allegato si riporta una sintesi del decreto 16/03/2012 del Ministero dell’Interno, riguardante il “Piano straordinario biennale concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM del Ministro dell’interno 09/04/1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”.