Il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia ha accolto il ricorso di una società, annullando il provvedimento della Provincia di Brindisi con cui si inibiva di effettuare lo scarico delle acque meteoriche secondo le modalità prospettate dalla società stessa.
La materia presa in considerazione nella sentenza n. 922 dell’ 8 aprile 2014 (modalità di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento) risulta attualmente disciplinata dall’art. 113 del D.LGS. 152/2006 (noto come TU Ambientale) intitolato” acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia”:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate (destinate a raccogliere solo acque meteoriche);
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate (diverse dalle rete fognarie separate), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
Questi sono i casi in cui le acque meteoriche sono sottoposte alla disciplina del D.LGS. 152/2006. Il comma 2 dell’art 113 prevede infatti che, fuori da queste ipotesi:
Dunque la norma rinvia alle Regioni la disciplina delle acque meteoriche che siano:
1) provenienti da reti fognarie separate;
2) di dilavamento.
Sulla base della delega contenuta nella norma citata, la Regione Puglia ha emesso la disciplina in materia (tra cui il Piano di Tutela delle Acque). Tale disciplina si occupa della regolamentazione delle modalità di trattamento delle acque meteoriche, distinguendo tra acque di prima pioggia ed acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia e dettando norme diverse a seconda che tali acque interessino aree di pertinenza di stabilimenti industriali o meno.
La società che ha presentato il ricorso ha ritenuto di conformarsi alle regole stabilite per gli stabilimenti industriali, ed ha regolarmente adempiuto alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia che prevede: per le acque di prima pioggia, o la raccolta in apposite vasche a tenuta stagna e il successivo trattamento in apposito impianto di depurazione gestito in loco o l’avvio delle acque direttamente a un impianto di depurazione gestito da terzi; per le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, un trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura.
La società ricorrente aveva presentato un progetto conforme a tali disposizioni , scegliendo di convogliare le acque di prima pioggia in apposite vasche per poi smaltirle presso un impianto autorizzato, e prevedendo, per le acque di dilavamento, il trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura prima dello smaltimento. Nonostante ciò la Provincia aveva concluso per l’inidoneità del progetto della società in quanto, pur essendo conforme al Piano di Tutela delle Acque , non rispettava i limiti previsti dal D. Lgs. 152/2006, (in particolare quelli previsti dalla tabella 4 allegato 5), limiti stabiliti per impedire lo scarico di sostanze pericolose negli strati superficiali del suolo e/o sottosuolo.
Il Tar della Puglia, pur condividendo in linea di principio la stessa impostazione e cioè che i progetti presentati devono rispettare non solo le norme dettate dal Piano di Tutela delle Acque ma anche i limiti dettati dal D.Lgs. 152/2006 (più noto come TU Ambientale), ha comunque annullato il provvedimento della Provincia in quanto la stessa non aveva compiuto alcuna istruttoria per dimostrare la violazione dei suddetti limiti, sicché il provvedimento impugnato risultava privo di adeguata motivazione e quindi annullabile.
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