Con la sentenza 06/09/2017, n. 4223, il Consiglio di Stato ha annullato il regolamento Tia del 2005 adottato dal comune di Jesolo, che fissava tariffe diverse e maggiori per le utenze domestiche di non residenti rispetto a quelle applicate ai residenti.
E’ un principio estendibile anche alla TARI, considerato che la stessa da continuità alla “Tia1” e applica lo stesso metodo previsto dal Dpr 158/99.
Nella sostanza, dopo una lunga disamina di come si è sviluppato negli anni il quadro normativa in materia di tributi comunali sui rifiuti, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la “Tia1” è una tassa finalizzata a consentire la copertura dei costi del servizio, e non può essere considerata un’atipica forma di prelievo sul reddito o sul patrimonio.
Il comune non può determinare come vuole le tariffe sui rifiuti, generando illogiche e immotivate disparità tra le categorie di superfici tassabili omogenee, giustificando tale scelta con motivazioni che nulla hanno a che fare con la corretta applicazione del tributo. Il comune ha infatti la possibilità di definire le tariffe sulla base di elementi esclusivamente tecnici, che si basano sulla oggettiva capacità e stima di produrre i rifiuti da parte dei diversi soggetti presenti nel territorio e delle caratteristiche del suo territorio. Deve quindi tenere in considerazione il fondamentale principio della proporzionalità, anche sulla base del ben noto principio comunitario “chi inquina paga, già affermato dalla Corte Europea nel 2009 e 2014.
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 06/09/2017, n. 4223.