Taxisti: credito d’imposta per riduzione dell’accisa

Scade il 28 febbraio 2011 il termine per la presentazione dell’istanza

Lunedì 28 febbraio 2011 scade il termine per la presentazione dell’istanza, da parte del titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi (o di noleggio con conducente limitatamente ai comuni dove è sostitutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per beneficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 2010.

L’ISTANZA

Non hanno subito variazioni le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, che, si ricorda, va presentata alla circoscrizione doganale competente entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno solare, come previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 1995.

Relativamente ai consumi per l’anno 2010, l’istanza deve quindi essere presentata entro il termine del 28 febbraio p.v., corredata del visto del Comune (dal quale risulta il possesso della licenza o dell’autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza, etc).

La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale.

Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione  dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso il beneficio.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La voce 12 della Tabella A, allegata al Decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificata dal decreto legge 159/2007, stabilisce una tassazione pari a 359 euro per 1000 litri (per la benzina).

Sul gasolio, la nuova misura dell’accisa è di euro 330/m3 a decorrere dal 1° marzo 2010: da tale data è intervenuta una variazione dell’agevolazione, per effetto dell’art.1, comma 23-quinquies del D.L. 194 del 30/12/2009 (convertito in L. 25/2010).

La misura precedente per il gasolio, in vigore fino al 28 febbraio 2010, era di euro 302/ m3..  

VEICOLI AD ALIMENTAZIONE “IBRIDA”

Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane, con nota del 21 maggio 2008, prot. 1714, ha fornito chiarimenti sulla legittimità del riconoscimento dell’aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l’azionamento dei taxi ad alimentazione “ibrida”.

Il punto 12 della Tab. A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa per l’alimentazione a benzina, gasolio, GPL o metano; in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, la riduzione è forfettizzata presumendo un consumo di  GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale.

Era sorto il dubbio se tale agevolazione potesse essere riconosciuta anche ad autoveicoli cosiddetti “ibridi” e, in caso positivo, in quale misura.

L’Agenzia delle Dogane, analizzando il sistema di funzionamento degli autoveicoli cosiddetti “ibridi”, esclude la presenza di una doppia alimentazione e conferma che il contributo energetico più rilevante continua ad essere dato dal motore a combustione interna alimentato a benzina.

L’autoveicolo cosiddetto “ibrido”, infatti, è alimentato da due motori, uno elettrico e l’altro a benzina. In fase di partenza e a basse velocità entra in funzione il motore elettrico, mentre per la circolazione a velocità più elevate viene impiegato il motore a benzina. In particolare, il motore elettrico non è alimentato dall’esterno, ma utilizza una batteria che viene caricata esclusivamente dal motore a benzina. L’energia elettrica utilizzata dal motore elettrico, è quindi endoprodotta dal motore a benzina.

Sulla base di tale argomentazione, l’Agenzia delle Dogane conferma il riconoscimento dell’agevolazione agli autoveicoli cosiddetti “ibridi”, nella stessa misura riconosciuta a quelli alimentati a  benzina.

  • Data inserimento: 29.03.11