Confermati dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile u.s., i chiarimenti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti fiscali.
Nel documento di prassi, è precisato che in relazione ai termini di conservazione, è richiamata la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, secondo cui la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché dal 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni relative a imposte dirette ed IVA siano disallineati.
Per quanto riguarda i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’Agenzia chiarisce che i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno, comunque, conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
A chiarimento si riportano gli esempi forniti nella stessa risoluzione:
Nella risoluzione in oggetto, sono forniti ulteriori chiarimenti sul concetto di “documento informatico”, nonché sulle modalità di integrazione dell’”immagine” della fattura nel caso di assolvimento dell’IVA da parte del cessionario (reverse charge).